La cancellazione dall’Albo non salva il commercialista dagli arresti cautelari
La cancellazione dall’Albo dei dottori commercialisti e anche dall’elenco dei revisori non conduce alla revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del professionista. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 5049 della Terza sezione penale respingendo il ricorso della difesa di un professionista indagato per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati fiscali come l’indebita compensazione di imposte con crediti inesistenti.
I motivi di ricorso
Tra i motivi di impugnazione la difesa aveva valorizzato la doppia cancellazione da Albo ed elenco, mettendo in evidenza come l’appartenenza all’Ordine dei dottori commercialisti fosse condizione determinante per la realizzazione delle frodi contestate. In sua assenza, il rischio di reiterazione sarebbe di fatto inesistente.
La personalità criminale
Di diverso avviso la conclusione della Cassazione, che innanzitutto ricorda la spiccata tendenza criminale del commercialista, la sua «spregiudicata professionalità» nel realizzare, in maniera tutt’altro che occasionale, un pluralità di operazioni ai danni dell’Erario. Elemento che conferma la concretezza del pericolo.
Il rischio reiterazione
Quanto alla reiterazione, la cancellazione «se da un lato impedisce sotto il profilo formale la ripetizione (peraltro solo di talune) delle condotte criminose la cui esecuzione presuppone una data veste professionale, non costituisce, tuttavia, certamente un ostacolo difficilmente sormontabile alla adibizione da parte dell’indagato delle proprie cognizioni tecniche, già in passato asservite al crimine, a finalità illecite, prescindendo ovviamente il possesso di esse dalla formale appartenenza ad un Albo professionale».
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