Inquilini morosi negli appartamenti Ater, salta l’amministratore di condominio che non ha recuperto le somme
I condomini non pagano le utenze degli appartamenti dell’Ater e l’ente revoca l’incarico all’amministratore.
L’amministratore, difeso dall’avvocato Michele Bromuri, ha portato l’Ater, difeso dall’avvocato Carlo Calvieri, davanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, chiedendo l’annullamento della determinazione dirigenziale “di revoca dell’attuale amministratore dell’autogestione condominiale del complesso immobiliare” che si trova a Perugia e di avocazione ad Ater Umbria dell’autogestione condominiale.
Il ricorso
Nel ricorso si contesta la decisione dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Regione Umbria “alla revoca immediata delle amministrazioni condominiali” all’attuale “amministratore dell’autogestione condominiale, con la riserva di ogni diritto e azione nei confronti dell’operato dello stesso, assegnando il termine inderogabile di giorni 10 (dieci) per l’esecuzione del formale passaggio di consegne” a causa delle morosità per quanto riguarda acqua e riscaldamento.
Secondo l’amministratore, nominato “con delibera dell’assemblea straordinaria degli assegnatari, amministratore dell’autogestione dell’immobile”, egli avrebbe “diligentemente gestito l’immobile affidato durante il proprio mandato, pur con tutte le difficoltà dovute ad una cronica inadempienza degli assegnatari all’obbligazione di pagamento delle quote condominiali”. Situazione “fatta ripetutamente presente ad Ater, la quale sarebbe dovuta intervenire finanziariamente, quale ente proprietario dello stabile in questione, per ripianare il passivo e consentire così il regolare svolgimento dell’autogestione”. Tutto certificato, inoltre, dai documenti che l’amministratore ha versato ad Ater “a partire dal 19 ottobre 2021, ricostruendo, in particolare, le vicende inerenti il contratto di somministrazione in essere tra l’autogestione e l’impresa fornitrice di gas”.
La condizione di morosità, inoltre, sarebbe stata causata “dall’approssimarsi della stagione invernale, alla luce della crisi energetica in atto, accelerata dalla guerra tra Ucraina e Russia”, gravando “ulteriormente sulle capacità economiche dei soggetti assegnatari delle unità immobiliari facenti parte del complesso in argomento”, già “fortemente compromessi dalla crisi pandemica”, in una situazione “estremamente grave e complessa, in relazione anche alla numerosità e fragilità dell’inquilinato ivi residente”.
Nel ricorso si ritiene anche che la rimozione dall’incarico sia stata lesiva della sua professionalità, impedendole di partecipare ad ulteriori bandi per l’amministrazione in autogestione degli immobili pubblici.
La sentenza
Per i giudici amministrativi, pur alla luce di quanto esposto, il provvedimento di revoca è corretto in quanto azionato sulla base “dei presupposti previsti dalla legge regionale”, non ravvisandosi “casi di impedimento alla ordinaria attività di autogestione” da parte dell’amministratore che avrebbe dovuto agire diversamente.
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