Infortunio in bagno durante l’orario scolastico: risarcimento di 11mila euro per l’alunno non accompagnato. La sentenza conferma l’obbligo di vigilanza anche nei servizi igienici

Il Tribunale di Lecce ha depositato la sentenza n. 3518/2025 il 28 dicembre, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento di 11.450,75 euro oltre rivalutazione e interessi per le lesioni subite da un alunno di nove anni caduto in bagno durante l’orario scolastico.
La vicenda risale al 31 ottobre 2019, quando il bambino, frequentante la classe quarta elementare presso un primo circolo didattico della provincia di Taranto, era scivolato mentre si recava in bagno durante la lezione di italiano, riportando un trauma facciale con ferita lacero contusa del labbro e avulsione parziale degli incisivi superiori.
Il giudice ha ricondotto la fattispecie nell’alveo dell’articolo 1218 del Codice Civile relativo alla responsabilità contrattuale dell’organo scolastico.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 8811/2020 ha affermato che “l’accoglimento della domanda di iscrizione determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità del medesimo allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni”.
La Cassazione con sentenza n. 3275/2016 ha stabilito che nell’ambito dell’amministrazione statale scolastica il legittimato passivo per le azioni di responsabilità è unicamente il Ministero, e non i circoli didattici o i singoli istituti.
Onere probatorio e carenze organizzative accertate
Il regime probatorio applicabile alle controversie da autolesione dell’alunno prevede che l’attore debba provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile.
La Cassazione con ordinanza n. 5118/2023 ha precisato che “il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l’orario scolastico ma anche che è stato causato dall’omissione di controllo o dalla colpa dell’insegnante”.
Le prove testimoniali acquisite hanno fatto emergere una situazione di gravissimi inadempimenti e carenze organizzative.
L’insegnante di sostegno che seguiva il bambino ha dichiarato di essere rimasta in classe con un altro alunno mentre il minore si recava da solo in bagno durante l’orario di ricreazione alle 10.30 circa. La testimone ha riferito di essere stata avvisata dell’accaduto da un altro bambino che era andato anche lui in bagno, e di aver trovato il bambino con le mani sulla bocca e sanguinante. L’altra insegnante ascoltata ha confermato che al momento dell’accaduto era in classe, trattandosi della maestra di italiano, e che nella scuola con nove sezioni da venti alunni ciascuna vi era un solo collaboratore scolastico che doveva vigilare su tutti gli alunni.
Accoglimento della domanda e condanna alla garanzia assicurativa
Il Tribunale ha ritenuto provata l’omissione di vigilanza, rilevando che il Ministero non aveva allegato la prova liberatoria dimostrando l’esistenza di un’adeguata predisposizione e organizzazione di insegnanti in numero sufficiente da poter vigilare sugli allievi loro affidati.
La Cassazione ha affermato che “il mero fatto del pregiudizio subito dall’alunno all’interno del plesso scolastico onera l’Istituto a fornire la prova della non imputabilità a colpa dell’inadempimento”. La consulenza tecnica d’ufficio ha accertato un danno biologico permanente del 2%, sette giorni di invalidità temporanea totale, sette giorni al 50% e altri sette al 25%, oltre a spese mediche sostenute per 1.200 euro e altre da sostenere per 6.000 euro.
Il Tribunale ha applicato le Tabelle del Tribunale di Milano 2024, quantificando il danno non patrimoniale risarcibile in 2.842 euro, il danno biologico temporaneo in 1.408,75 euro e le spese mediche complessive in 7.200 euro, per un totale di 11.450,75 euro. La compagnia assicuratrice è stata condannata ai sensi dell’articolo 1917 del Codice Civile a tenere indenne il Ministero dalle somme determinate comprensive della consulenza tecnica d’ufficio e delle spese di lite liquidate in 5.341 euro.
Source link




