Economia

Indebita percezione di reddito di cittadinanza: da 2 a 7 anni di detenzione

Regge la severa, soprattutto nel minimo, sanzione prevista per la violazione alle norme sul reddito di cittadinanza. Passa l’esame di costituzionalità la misura, articolo 7 comma 1 del decreto legge n. 4 del 2019, che punisce con la detenzione da due a sette anni chi, per ottenere indebitamente il beneficio, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o che attestano falsità oppure omette informazioni dovute. Ad affermarlo è la Corte costituzionale con la sentenza 35 depositata ieri, con la quale sono state respinte, perchè infondate, le questioni sollevate dal giudice unico di Firenze.

Quest’ultimo aveva denunciato, da un lato, la sproporzione della pena prevista per la frode sul reddito di cittadinanza, in particolare con riferimento alle pene previste per il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e per le circostanze aggravanti del delitto di truffa. L’ordinanza di rinvio sottolineava poi che il reato può perfezionarsi anche se il soggetto avrebbe comunque avuto diritto al reddito, ma in misura inferiore, finendo così per colpire anche persone che comunque si trovano in condizioni di disagio.

La posizione della Corte costituzionale

La Consulta tuttavia non è di questo avviso e ricorda che il reato in discussione non è delineato in termini ampi e indeterminati, escludendo così dal proprio ambito applicativo «ipotesi notevolmente dissimili sul piano criminologico e significativamente differenziate nel tasso di disvalore. Le condotte sanzionate risultano, infatti, fortemente tipizzate e presentano, quindi, una latitudine circoscritta, in quanto attengono allo specifico procedimento volto all’ottenimento del beneficio del reddito di cittadinanza e pertanto la produzione o l’utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o il silenzio antidoveroso vanno a collocarsi nel ristretto ambito dei requisiti necessari per l’accesso a tale misura».

Il minimo di due anni di reclusione, anche se costituisce una sanzione severa, non può essere considerato di per sé irragionevolmente aspro e manifestamente sproporzionato. Può certamente essere criticato, osserva la sentenza, sul piano della politica criminale, ma si tratta di valutazioni estranee al giudizio di legittimità costituzionale. La Corte è chiamata non a considerare la bontà delle varie soluzioni normative possibili, con una maggiore o minore severità del trattamento sanzionatorio, ma soltanto a valutare l’eventuale irragionevolezza della scelta.

E poi, conclude la Consulta, l’ampia platea dei destinatari del reddito di cittadinanza costituisce una circostanza oggettiva di maggiore capacità lesiva del bene protetto, da un lato, perché ampia avrebbe potuto essere la platea di indebiti percettori del reddito di cittadinanza, con una conseguente maggiore esposizione, in termini di distrazione o non corretta allocazione, delle risorse disponibili; dall’altro, perché avrebbe potuto rappresentare un elemento di criticità per i controlli sul possesso dei requisiti richiesti dalla misura, «il cui esito si sarebbe avuto, e nei fatti si è effettivamente avuto, a distanza di diverso tempo rispetto all’erogazione effettiva, e non dovuta, del beneficio».


Source link

articoli Correlati

Back to top button
Translate »