Incendio a Heathrow e disagi per i passeggeri: cosa fare in caso di ritardi o cancellazioni dei voli
L’incendio in una sottostazione elettrica nell’ovest di Londra e il conseguente blackout all’aeroporto di Heathrow (lo scalo più importante del Regno Unito e il più trafficato d’Europa) ha provocato la cancellazione di almeno 1.351 voli coinvolgendo quasi 300 mila passeggeri in tutto il mondo. Tra voli dirottati, ritardi e cancellazioni i disagi continueranno anche nei prossimi giorni.
Ma quali sono i diritti dei passeggeri e cosa si può fare in questi casi? La società specializzata in trasporto aereo RimborsoAlVolo fa sapere che in caso di ritardi o cancellazioni dei voli la normativa europea di riferimento è il Regolamento (CE) n. 261/2004 dell’11 febbraio 2004, che istituisce norme comuni su compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato di voli. Le tutele si riferiscono ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario, ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo cha non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale. Non rientrano, quindi, i voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’Ue operati da compagnie aeree non comunitarie. In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto, nonché della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999.
Il passeggero può scegliere tra il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, l’imbarco su un volo alternativo il prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea, imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero. In caso di richiesta di rimborso, il passeggero può rivolgersi o alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto o, in caso di pacchetto di viaggio tutto compreso, al Tour Operator con il quale è stato stipulato il contratto turistico. La pratica di rimborso la si inizia, generalmente, in un’apposita sezione del sito web del mezzo aereo di riferimento.
A livello di assistenza invece, previsti pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa e/o la sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio in relazione all’operativo della compagnia aerea, il trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa.
Eventuale ulteriore compensazione pecuniaria (di 250, 400 o 600 euro a seconda della lunghezza della tratta aerea) non si pone nei casi in cui la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali quali le condizioni meteorologiche, gli scioperi, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza. Lo scoppio di un incendio rientra nelle cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità delle compagnie aeree, ma anche in questi casi i diritti dei viaggiatori devono essere garantiti dai vettori.
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