In azienda fino a 70 anni: non è un diritto, serve un accordo fra le parti
La posizione della Cassazione
Alle medesime conclusioni è giunta, di recente, la Corte di cassazione, con ordinanza 23603 del 20 agosto 2025, relativa a un lavoratore licenziato per il raggiungimento dei requisiti pensionistici. In particolare, la Corte di merito, investita della questione, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato, ritenendo sussistente un accordo tacito di trattenimento in servizio del lavoratore oltre la maturazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia.
La Corte di legittimità ha confermato la correttezza della decisione di merito, riconoscendo valore giuridico al comportamento concludente delle parti: il lavoratore, da un lato, che aveva proseguito la propria attività pur in presenza del raggiungimento dei requisiti pensionistici, e il datore di lavoro, dall’altro, che ne aveva accettato la prosecuzione, mantenendo in servizio il dipendente.
A conferma della centralità dell’accordo tra le parti – sia esso espresso o tacito – la Corte di cassazione, con ordinanza 23616 dello stesso 20 agosto 2025, ha di contro escluso che una delibera del Consiglio di amministrazione – su cui, nel caso di specie, un dirigente bancario aveva fatto affidamento per la propria permanenza in servizio al momento della maturazione del diritto alla pensione – possa costituire un vincolo contrattuale ai fini del mantenimento del rapporto di lavoro. Piuttosto – ha precisato la Corte – la delibera consiliare costituisce un atto interno della società e necessitante, per assumere rilevanza esterna, «di un ulteriore atto formale assunto dal soggetto dotato del potere di rappresentanza» dell’ente: come dire, è pur sempre necessario un accordo tra le parti.
Dall’interpretazione del quadro normativo incentrata sulla necessità di un accordo (anche tacito) tra le parti circa la prosecuzione del rapporto di lavoro discende che l’estensione legale della tutela di cui all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori in caso di licenziamento ingiustificato – prevista dall’ultimo periodo dell’articolo 24, comma 4, del Dl 201/2011 – può operare esclusivamente in presenza di siffatto accordo. Diversamente, il raggiungimento dei requisiti pensionistici consente il libero recesso dal rapporto, esponendo il lavoratore a un licenziamento non assistito da alcuna tutela se non quella del preavviso.
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