Immobile “dimenticato” dallo Stato, coppia lo “cura” per 26 anni, il giudice: “Ora è vostro”

Ventisei anni. È il periodo durante il quale una coppia si è presa cura di un immobile demaniale, apportando migliorie, effettuando ristrutturazioni e impedendo che cadesse nel degrado. Poi lo Stato lo ha richiesto indietro, all’improvviso. La vicenda è, quindi, finita in tribunale e la coppia ha vinto, in appello, ottenendo la proprietà per usucapione di un immobile “dimenticato” dallo Stato.
La Corte d’appello di Perugia ha accolto il ricorso dei due coniugi, assistiti dall’avvocato Riccardo Betti, dichiarando intervenuta l’usucapione di un immobile situato nel comune di Panicale, a Colle San Paolo, di proprietà dello Stato in seguito a una eredità vacante.
La controversia, che ha visto contrapposti i privati al Ministero dell’economia e delle finanze e all’Agenzia del demanio, assistiti dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, si incentrava verteva su una porzione di fabbricato di circa 48 metri quadrati per piano. Acquistata nel 1991 unitamente all’abitazione principale, la coppia ne ha sempre avuto la disponibilità, utilizzandola come rimessa e ripostiglio, eseguendo a proprie spese interventi di manutenzione (in particolare sul tetto) e installando una serratura autonoma per regolamentare l’accesso dal cortile comune.
Il Tribunale di Perugia, aveva inizialmente respinto la domanda, ritenendo sussistente un difetto di legittimazione passiva in capo al Ministero convenuto. In appello, la difesa dei privati ha invece ribaltato l’esito.
I giudici di secondo grado hanno chiarito un principio di diritto di rilevanza generale: in materia di accertamento della proprietà per usucapione su beni del patrimonio disponibile dello Stato (nella specie, pervenuti per devoluzione in assenza di eredi, essendo il bene pervenuto per eredità vacante solo dopo la morte del precedente proprietario nel 1963), la legittimazione passiva spetta al Ministero dell’economia e delle finanze, quale ente proprietario deputato alle decisioni di indirizzo e controllo sul patrimonio pubblico.
La Corte ha precisato che le funzioni gestorie e di valorizzazione attribuite all’Agenzia del demanio attengono al profilo dinamico e non incidono sulla titolarità del diritto. Una conclusione, questa, che supera l’eccezione sollevata dall’Agenzia, la quale in primo grado aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione, circostanza che aveva indotto il Tribunale a una lettura restrittiva poi corretta in appello.
Quanto al merito, la Corte ha ritenuto pienamente provato il possesso in qualità di proprietario per almeno venti anni. Decisive le deposizioni testimoniali, rese anche da parenti della coppia, ma giudicate coerenti e riscontrate dalla consulenza tecnica d’ufficio fatta fare in primo grado. In particolare, una teste ha confermato l’utilizzo esclusivo e continuativo del bene sin dal 1991, la posa di una serratura a chiavistello e gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati negli anni ’90 e 2000.
I giudici hanno escluso che il possesso potesse considerarsi “clandestino”. La mancata conoscenza da parte dello Stato della propria titolarità non impedisce il decorso del termine. Fondamentale, sul punto, il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che subordina il decorso dell’usucapione alla notifica all’Agenzia del demanio non ha effetto retroattivo e non si applica ai possessi iniziati prima della sua entrata in vigore, come quello in esame, risalente al 1991.
La Corte d’appello, quindi, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato che la coppia ha acquistato per usucapione la piena proprietà dell’immobile, compensando le spese.
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