“Illegittimo il PEI con 18 ore di sostegno su 32, la scuola deve garantire la copertura integrale dell’orario”, la decisione del TAR: istituto condannato

La Sezione Seconda del TAR Campania ha accolto con, sentenza n. 101 del 7 gennaio, il ricorso presentato dai genitori di uno studente con disabilità grave certificata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992.
La decisione ha dichiarato illegittimo il Piano Educativo Individualizzato approvato il 15 ottobre 2025, che assegnava al minore soltanto 18 ore settimanali di sostegno didattico su un totale di 32 ore di frequenza.
Il Tribunale ha riconosciuto il diritto dello studente alla copertura integrale dell’orario scolastico con docente di sostegno, individuando una contraddizione interna al documento che, pur rilevando la necessità di un supporto continuativo, limitava le ore assegnate.
La contraddittorietà del PEI e la violazione della normativa scolastica
Il Collegio giudicante ha rilevato che il PEI impugnato presenta una motivazione intrinsecamente illogica. Lo stesso documento riconosceva esplicitamente la necessità per il minore di fruire di un supporto continuativo da parte del docente di sostegno.
La normativa vigente, richiamata nella sentenza, stabilisce che il PEI deve individuare obiettivi educativi e didattici, strumenti e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento adeguato. Il decreto legislativo 66 del 2017, all’articolo 7, comma 2, prevede che il documento espliciti le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore necessarie.
Il Tribunale ha sottolineato che l’attribuzione di un numero di ore inferiore rispetto all’orario di frequenza, senza adeguata motivazione individualizzata, costituisce violazione degli articoli 3, 12 e 13 della legge 104 del 1992.
La mancata richiesta dei posti in deroga e la nomina del commissario ad acta
La sentenza evidenzia un’ulteriore criticità relativa alla mancata richiesta da parte del dirigente scolastico dei posti di sostegno in deroga all’organico di diritto. L’articolo 10 del decreto legislativo 66 del 2017 prevede che il dirigente scolastico trasmetta all’Ufficio Scolastico Regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno sulla base dei PEI.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 80 del 2010, ha stabilito che il sistema deve consentire la deroga all’organico predeterminato, tenendo conto del caso concreto e del grado di disabilità. Il TAR ha rilevato che nel caso specifico non risulta depositata documentazione attestante la tempestiva richiesta di insegnanti in deroga.
La decisione ha condannato l’amministrazione scolastica all’attribuzione immediata del sostegno per l’intero orario di frequenza e ha nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, qualora l’amministrazione non ottemperi entro quindici giorni.
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