Umbria

il Tar respinge il ricorso del concorrente escluso


Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso presentato dal raggruppamento temporaneo di imprese composto da Sea servizi ecologici ambientali e Iseda, contro l’esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Viterbo.

La sentenza conferma la legittimità del provvedimento comunale che aveva escluso il raggruppamento guidato da Sea a causa di una violazione fiscale grave non definitivamente accertata per un importo di oltre 17 milioni di euro. L’appalto resta confermato, quindi, per il raggruppamento guidato da Gesenu, gruppo umbro della gestione dei rifiuti assistito dall’avvocato Francesco De Matteis.

La vicenda ha origine da un avviso di accertamento notificato il 24 dicembre 2019 dall’Agenzia delle entrate di Agrigento a carico di Sea srl, ritenuta solidalmente responsabile per debiti tributari della società Sap srl, dalla quale aveva rilevato un ramo d’azienda nel 2014. L’Agenzia ha contestato una cessione in frode al fisco.

Nonostante il ricorso presentato da Sea contro l’avviso di accertamento, la Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ha respinto le impugnative, confermando la validità dell’atto impositivo. Un ricorso è ancora pendente davanti alla Corte di Cassazione.

Il Comune di Viterbo, in base alla certificazione negativa di regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle entrate il 3 dicembre 2024, ha escluso il il ragguppamento Sea-Iseda dalla gara, il cui valore supera i 76 milioni di euro. Successivamente, l’Agenzia ha parzialmente rettificato la propria posizione con una nuova certificazione nel giugno 2025, ma il Tar ha ritenuto che ciò non invalidasse la legittimità dell’esclusione.

Il Tribunale ha, infatti, stabilito che la stazione appaltante ha agito correttamente valutando la gravità della violazione fiscale – superiore alla soglia del 10% del valore dell’appalto – e la mancata comunicazione da parte di Sea della pendenza tributaria in sede di offerta, violando così gli obblighi di trasparenza e buona fede. Per il Tar l’esclusione del raggruppamento Sea-Iseda si fonda su riscontrate irregolarità fiscali non sanabili, tali da incidere direttamente sui requisiti generali di partecipazione alla gara. Quella “accertata – si legge nella sentenza -, ancorchè non definitivamente, stante la pendenza del ricorso per Cassazione proposto avverso la sentenza del giudice tributario di secondo grado, è una violazione grave dell’obbligo gravante sulla Sea di soddisfare i debiti tributari”.

Il collegio chiarisce che non si tratta di vizi formali ma di elementi sostanziali, in quanto l’inosservanza degli obblighi tributari integra una causa escludente automatica, non rimediabile mediante successive regolarizzazioni. “L’avviso di accertamento di responsabilità – è stato scritto – integra gli estremi di una pretesa fiscale compiutamente formulata e, come tale, sicuramente valutabile al fine di verificare la sussistenza, in concreto, della causa di esclusione a carico del Rti ricorrente”.

Il Tar ha anche respinto la richiesta di applicazione dell’articolo 97 del Codice Appalti, che consente la sostituzione di un componente irregolare di un raggruppamento, poiché il raggruppamento temporaneo di impresa non aveva comunicato tempestivamente il problema né adottato le misure correttive previste.

Con questa decisione, il contratto per il servizio di igiene urbana – della durata di 48 mesi, rinnovabili per altri 24 – rimane affidato al raggruppamento temporaneo di impresa aggiudicatario composto da Gesenu e Cosp tecno service società cooperativa, già secondo classificato e divenuto primo in graduatoria dopo l’esclusione di Sea-Iseda.

Il Tar ha anche condannato Sea-Iseda al pagamento delle spese legali, per 4mila euro, sia al Comune che al raggruppamento aggiudicatario, mentre ha compensato le spese nei confronti dell’Agenzia delle entrate.

L’aggiudicazione al Rti Gesenu-Cosp tecno service è, dunque, confermata, mettendo fine a un contenzioso che aveva rallentato la definizione della gara per uno dei servizi più rilevanti per la città di Viterbo.


Source link

articoli Correlati

Back to top button
Translate »