il Tar ordina di pagare anche gli interessi sul trattamento di fine servizio

Ex Carabiniere vince contro l’Inps per il trattamento di fine servizio e il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ordina all’ente pensionistico di pagare anche gli interessi.
Una battaglia legale durata anni per vedersi riconosciuto un diritto economico si conclude con una vittoria. Un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha dovuto ricorrere nuovamente al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria per costringere l’INPS a eseguire per intero una sentenza già vincente.
La vicenda riguarda il calcolo del trattamento di fine servizio. Con una sentenza del novembre 2024, il Tar aveva riconosciuto al sottufficiale il diritto a vedere inclusi nella base di calcolo della sua buonuscita sei scatti stipendiali, previsti da una normativa specifica. Il giudice aveva, inoltre, espressamente condannato l’Istituto nazionale di previdenza sociale non solo a ricalcolare e pagare l’indennità, ma anche a corrispondere gli interessi legali sulla somma dovuta.
Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza (non appellata), l’Inps non si era mosso. Dopo otto mesi di attesa, l’ex carabiniere ha presentato un nuovo ricorso per ottemperanza, ovvero per chiedere al giudice di costringere l’amministrazione inadempiente a eseguire quanto stabilito.
Nel giudizio di ottemperanza, l’Inps si è difeso sostenendo di aver già provveduto al pagamento “integrale” il 17 luglio 2025, appena due giorni dopo la notifica del nuovo ricorso. L’Istituto ha motivato il ritardo affermando che la procedura di liquidazione spettava in concreto all’ente datore di lavoro, l’Arma dei Carabinieri, che doveva fornire i dati corretti. Proprio il 15 luglio, ha precisato l’Inps, era stato sollecitato l’ente militare a inviare il prospetto retributivo aggiornato.
L’Istituto ha quindi chiesto al Tar di dichiarare cessata la materia del contendere e di compensare le spese. I giudici amministrativi hanno analizzato la documentazione rilevando che l’Inps aveva prodotto un nuovo prospetto di liquidazione e pagato la somma capitale corretta il 24 luglio 2025.
Tuttavia, il Tar ha rilevato un dettaglio cruciale: negli atti dell’INPS non c’era traccia del pagamento degli interessi. La casella “interessi su capitale” nel prospetto ufficiale recava l’importo di “0,00”. Una dimenticanza inammissibile, dato che la sentenza da eseguire li prevedeva esplicitamente. Da qui la sentenza che ordina il pagamento degli interessi.
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