Società

Il TAR accoglie il ricorso di due genitori: la scuola deve garantire tutte le ore di sostegno previste dal PEI per gli alunni con disabilità grave

Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha emesso, lo scorso 20 gennaio, una sentenza destinata a fare giurisprudenza sul tema del sostegno scolastico agli alunni con disabilità.

Il caso riguarda un bambino certificato con handicap grave secondo la Legge 104 del 1992, iscritto alla seconda classe della scuola secondaria di primo grado presso un istituto comprensivo di Capua.

I genitori hanno impugnato la decisione della scuola di assegnare al figlio solo 18 ore settimanali di sostegno didattico, quando il Gruppo di Lavoro Operativo e il Piano Educativo Individualizzato ne indicavano 30, pari alla copertura completa dell’orario scolastico.

Il Tribunale ha accolto il ricorso condannando l’amministrazione scolastica a rispettare quanto stabilito dal Piano Educativo, riconoscendo il diritto dell’alunno a ricevere l’assistenza necessaria in base alla gravità della sua condizione.

Il quadro normativo che tutela gli studenti con disabilità

La sentenza richiama la normativa che dal 1992 tutela il diritto all’istruzione delle persone con disabilità, a partire dalla Legge 104 che stabilisce l’obbligo dello Stato di fornire i servizi necessari per garantire la piena integrazione scolastica.

Il Tribunale cita espressamente due sentenze della Corte Costituzionale, la numero 80 del 2010 e la numero 275 del 2016, che hanno chiarito un principio fondamentale: le ore di sostegno non possono essere ridotte per motivi economici o per mancanza di insegnanti. Quando un alunno ha una disabilità grave che richiede assistenza continuativa, la scuola deve garantire la copertura totale dell’orario scolastico, anche superando i limiti degli organici previsti per legge attraverso i cosiddetti “posti in deroga”.

La sentenza spiega che il decreto legislativo 66 del 2017 ha introdotto strumenti precisi per individuare le esigenze di ogni studente: il profilo di funzionamento descrive le caratteristiche dell’alunno, il Gruppo di Lavoro Operativo formula la proposta delle ore necessarie e il Piano Educativo Individualizzato fissa gli obiettivi e le risorse da destinare.

Le responsabilità del dirigente scolastico nella gestione del sostegno

Il Tribunale individua nel dirigente scolastico il principale responsabile della corretta applicazione della normativa sul sostegno. La sentenza sottolinea come il dirigente, ricevuta la proposta del Gruppo di Lavoro Operativo attraverso il Piano Educativo Individualizzato, debba tempestivamente richiedere all’Ufficio Scolastico Regionale le ore necessarie, comprese quelle in deroga rispetto all’organico assegnato.

Nel caso esaminato dal TAR Campania, la scuola aveva formalmente richiesto le 12 ore aggiuntive per raggiungere il totale di 30 ore settimanali, ma la richiesta era rimasta senza risposta. La sentenza evidenzia come questa situazione si ripeta in migliaia di casi ogni anno, con un costo enorme per le finanze pubbliche: le famiglie ricorrono al giudice amministrativo e ottengono ragione nel 95 per cento dei casi, obbligando lo Stato a pagare non solo gli arretrati delle ore non erogate ma anche le spese legali.

Il Tribunale ha disposto che la propria decisione venga trasmessa alla Procura della Corte dei Conti, all’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero e all’Osservatorio nazionale per le disabilità, proprio per sollecitare interventi strutturali che evitino il ripetersi di queste violazioni.

Le conseguenze concrete della sentenza per le famiglie

Il TAR ha riconosciuto il diritto dell’alunno a ricevere 30 ore settimanali di sostegno didattico con rapporto uno a uno, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e l’istituto comprensivo a dare immediata esecuzione al Piano Educativo Individualizzato.

L’amministrazione ha quindici giorni di tempo dalla notifica della sentenza per assegnare l’insegnante di sostegno con il monte ore completo. Se il termine scade senza che la scuola abbia provveduto, interviene un commissario ad acta nominato dal Tribunale: il Direttore della Direzione generale del personale scolastico del Ministero, che potrà farsi assistere da collaboratori specializzati per dare esecuzione alla decisione.

La sentenza chiarisce che non esistono giustificazioni valide per negare le ore di sostegno stabilite nel Piano Educativo: la mancanza di insegnanti specializzati negli organici, i vincoli di bilancio o le esigenze organizzative della scuola non possono prevalere sul diritto costituzionale all’istruzione degli alunni con disabilità grave.


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