Il Consiglio regionale della Calabria non cambia composizione: il Tar respinge i ricorsi
Il Tar Calabria ha respinto i ricorsi presentati da Vetere, Comito, Sarica, Iemma e De Nisi quindi i seggiin Consiglio Regionale restano assegnati a Noi Moderati (Pitaro e Rosa)
La composizione del Consiglio Regionale della Calabria non cambia. Almeno non per il momento secondo quanto deciso dal Tar Calabria rispetto ai ricorsi presentati da Ugo Vetere (candidato con Occhiuto presidente), Michele Comito (candidato con la lista “Occhiuto Presidente”), Francesco Sarica (candidato con la lista della Lega), Giusy Iemma (candidata con la lista del Partito democratico) e Francesco De Nisi (candidato con la lista «Casa Riformista).
I giudici amministrativi calabresi, infatti, hanno respinto i ricorsi con cui i candidati citati chiedevano la revisione dei calcoli sulla distribuzione dei seggi denunciando un presunto errore effettuato dalla piattaforma del ministero “Eligendo”. Alla base della tesi c’era una contestazione riguardo il conteggio dei voti validi ai fini della ripartizione dei seggi. In forza di questa tesi ciascuno chiedeva una diversa ripartizione che, inevitabilmente avrebbe comportato una diversa conformazione dell’elenco degli eletti. Il nodo del contendere starebbe nel fatto che secondo i ricorrenti il conteggio avrebbe dovuto considerare non il totale dei voti di lista, come effettivamente è stato fatto, ma avrebbe dovuto prendere in considerazione il totale dei voti dei candidati alla presidenza della Regione. Una tesi che, però, non è accolta dal Tar Calabria.
Esulta Vito Pitaro, che dalla decisione trova la conferma del proprio seggio in Consiglio Regionale, anche se i ricorrenti potrebbero anche tentare la carta del ricorso al Consiglio di stato per chiedere la riforma della decisione dei giudici di primo grado. “Si chiude così – ha sostenuto Pitaro – una vicenda che ha richiesto un necessario chiarimento sul piano giuridico e istituzionale. Il mio impegno è proseguito ogni giorno, con ascolto costante dei territori e con l’attenzione rivolta alle istanze dei calabresi, che continuerò a rappresentare con serietà, responsabilità e impegno concreto. Desidero infine rivolgere un sincero ringraziamento ai miei avvocati, Alessio Colistra e Giovanni Cilurzo, per la professionalità e la competenza dimostrate nel corso dell’intero procedimento”.
Tornando alla decisione del Tribunale amministrativo, il ricorso per i magistrati “è infondato nel merito”. In sostanza il Tar precisa che la legge elettorale della Calabria “individua il quoziente elettorale circoscrizionale per il riparto dei seggi con un riferimento alla “cifra elettorale di ciascuna lista” circoscrizionale. Il quoziente elettorale è quindi determinato da ciascun ufficio circoscrizionale mediante la divisione del totale delle cifre elettorali di tutte le liste circoscrizionali per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, non rinvenendosi quindi alcun riferimento alle preferenze assegnate ai soli candidati a Presidente”.
A nulla è valso, per il Tar Calabria, il precidente citato dai ricorrenti rispetto alla decisione presa dai giudici amministrativi della Puglia. In quel caso, infatti, la legge elettorale regionale fa esplicito riferimento alle cifre elettorali dei candidati presidenti. “Emerge quindi, – scrive il Tar Calabria – in riferimento alle riportate disposizioni regionali pugliesi, una distinta disciplina della competizione elettorale, che in modo coerente giustifica, ai fini dell’individuazione della soglia di sbarramento, la diversa rilevanza riconosciuta alle preferenze assegnate ai soli candidati a Presidente, rispetto a quanto previsto nel sistema elettorale regionale calabrese”.
Manifestatamente infondata, per il Tar, anche la questione costituzionale relativa all’articolo 1 della legge elettorale regionale. “La scelta operata dal legislatore regionale calabrese – precisa sul punto il Tar – di considerare ai fini della determinazione della soglia di sbarramento i soli voti di lista e non anche le preferenze espresse in favore dei candidati a Presidente non si palesa lesiva dei precetti costituzionali. Essa, invero, risulta la proiezione dell’esercizio di una discrezionalità legislativa non discriminatoria, in quanto l’elettore in modo consapevole indirizza la preferenza al solo candidato alla Presidenza, cosicché tale preferenza è coerentemente computata per l’elezione del Presidente della Regione e, in termini altrettanto coerenti, è legittima l’opzione legislativa di non conferirle alcun rilievo nel calcolo delle quote circoscrizionali, incentrato sui soli voti di lista per la determinazione della soglia di sbarramento del 4%”.
In conclusione, quindi, il ricorso è respinto dal Tar in ogni sua parte. I due seggi assegnati a Noi Moderati pertanto risultano confermati e Vito Pitaro e Riccardo Rosa potranno continuare il loro percorso all’interno della massima assemblea regionale. Sempre che i ricorrenti non decidano di portare la questione a Roma al Consiglio di Stato e che quest’ultimo decida di ribaltare la decisione del Tar
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