I giudici bocciano Salvini sulla precettazione: non l’ha ben giustificata
ROMA – Il Tar del Lazio pianta un paletto importante sul potere di precettazione del governo in caso di scioperi nei servizi pubblici essenziali.
Con una sentenza destinata a pesare nelle prossime stagioni di conflitto sindacale, i giudici amministrativi accertano l’illegittimità dell’ordinanza con cui il ministero dei Trasporti, alla vigilia dello sciopero generale del 17 novembre 2023, impose una drastica riduzione dell’astensione nel settore della mobilità.
Astensione che fu compressa in più comparti (ferroviario, trasporto pubblico locale, marittimo e merci su rotaia).


A tarda sera
Lo sciopero nazionale, proclamato per l’intera giornata, venne “tagliato” con l’ordinanza ministeriale n.196T del 14 novembre 2023, notificata a tarda sera.
Il provvedimento interveniva in nome della tutela del diritto di circolazione, richiamando la legge 146 del 1990. A impugnarlo sono state la Cgil (difesa dall’avvocato Ugo De Luca) e la Uil che tacciarono l’intervento del ministro Matteo Salvini come sproporzionato e carente nei presupposti.
Secondo le due sigle sindacali, il servizio del trasporto pubblico non sarebbe stato certo “azzerato”, perché lo sciopero avrebbe comunque rispettato le fasce di garanzia e i servizi minimi.
Nella ricostruzione del Tar, un ruolo chiave lo gioca la Commissione di Garanzia sugli scioperi, l’autorità indipendente chiamata a verificare due punti chiave: la “rarefazione oggettiva” (in sostanza, il distanziamento tra le azioni di sciopero) e la durata massima consentita.


Le criticità
In quei giorni la Commissione segnalò alle organizzazioni sindacali delle criticità invitando a rimodulare l’astensione e, per alcuni settori, a escludere o ridurre la protesta.
Le confederazioni accolsero in parte le richieste: concessero l’esonero del trasporto aereo e una riduzione per i Vigili del Fuoco nella finestra 9-13. Ma, ed è il punto dirimente per i giudici, la Commissione non fece quel passo ulteriore che la legge prevede come “via ordinaria” verso la precettazione: una segnalazione formale al ministero per l’adozione di una sua autonoma ordinanza.
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Un pregiudizio grave
L’articolo 8 della legge 146 del 1990 consente l’intervento governativo con una ordinanza quando si profila un fondato pericolo di pregiudizio grave e imminente per diritti costituzionalmente tutelati; ma precisa anche che l’iniziativa può partire su segnalazione della Commissione oppure, in alternativa, “nei casi di necessità e urgenza”, su iniziativa del ministero.
Secondo il Collegio, se manca la segnalazione della Commissione, allora l’ordinanza deve spiegare in modo espresso e specifico quali siano le ragioni di necessità e urgenza che giustificano l’azione diretta del ministero.
Ed è proprio questa spiegazione che, per il Tar, nell’atto di precettazione ministeriale non c’è. Il ministero – osserva la sentenza – si sarebbe limitato a richiamare elementi già noti e valutati dalla Commissione senza aggiungere quel dato in più che rende la precettazione uno strumento davvero necessario.
La prima azione
Non solo: l’ordinanza si sarebbe spinta a ridurre lo sciopero a sole quattro ore anche laddove erano possibili otto ore essendo in arrivo la prima mobilitazione dopo molto tempo (come nel settore ferroviario e delle merci su rotaia).
Il Tar sottolinea infine un dato pratico che smentisce l’urgenza della precettazione ministeriale. Lo sciopero era stato preannunciato con largo anticipo, 21 giorni, e questa è la prima garanzia prevista per consentire agli utenti di organizzarsi.
A ribadire una sonora sconfitta, il ministero è stato condannato alle spese processuali (3.000 euro complessivi, più accessori). Il messaggio che esce da questa sentenza, alla fine è chiaro. Ricorda al governo che la precettazione non è un telecomando da premere quando il conflitto sociale “disturba”. Serve una motivazione robusta.
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