I genitori risarciscono per la violenza sessuale commessa dal figlio
I genitori sono civilmente responsabili per non aver trasmesso i giusti valorial figlio minorenne, che commette i reati di libidine, violenza carnale eminaccia grave a danno di una bambina. Nessuna colpa può invece essere addebitata, per omesso controllo, al padre e alla madre della piccola vittima che si fidavano del giovane, nipote del vicino di casa. La Corte di cassazione ha così respinto il ricorso della coppia contro la condanna, decisa in sede civile, a risarcire il padre e i fratelli della parte lesa, compresa la quota, come diritto ereditario, che sarebbe spettata alla madre, morta suicida pochi mesi dopo aver appreso quanto era accaduto alla figlia.
La prova di aver seguito la maturazione psicologica
Per la Suprema corte i genitori del ragazzo – che si intratteneva con la piccola nella sua stanza quando i vicini andavano a fare visita all’anziano nonno con cui viveva – non avevano dimostrato di aver curato l’educazione del figlio, nè di aver controllato i suoi comportamenti.
Debole la difesa basata sul regolare percorso scolastico del figlio. La scuola, infatti non basta, perché l’obbligo educativo che spetta al padre e alla madre è ben più ampio. E riguarda l’impegno nel seguire il grado di maturazione psicologica del figlio, come quello di trasmettergli un sistema di valori che deve essere alla base di una sana comunità sociale. A pesare contro i genitori, accusati di cattiva educazione del giovane anche la «mancanza di ogni ravvedimento» da parte sua. Un pentimento mai mostrato che ha indotto i giudici di merito a concludere che «il sottostante sostrato morale-educativo non ha consentito al reo, nemmeno a distanza di anni, di esprimere censura o disdegno per le proprie odiose azioni delittuose».
Per la Cassazione a mancare, dunque, non è tanto la prova, negativa, di non aver potuto impedire il fatto quanto «quella, positiva, di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata». Il tutto «in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del minore».
Non passa il tentativo dei ricorrenti di mettere sullo stesso piano il loro comportamento con quello dei genitori della parte lesa. Ad avviso della difesa della coppia, infatti, anche i genitori della bambina si erano fidati e non avevano controllato cosa avveniva nella stanza in cui il ragazzo si appartava con lei. Una parificazione delle responsabilità che la Corte respinge con forza. I giudici di legittimità sottolineano che i genitori della minoreavevano visto crescere il ragazzo e lo consideravano come un fratello maggiore della loro figlia, per questo non avevano nessun motivo di sospettare quando la invitava nella sua stanza per giocare con il computer.
Source link




