Società

I docenti possono esercitare la libera professione come Consulenti del Lavoro con il via libera del dirigente scolastico. Le condizioni e i limiti da conoscere prima di iniziare

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro chiarisce la compatibilità tra iscrizione all’Albo e attività dei docenti di scuola, alla luce di recenti orientamenti e delle richieste pervenute dagli Ordini provinciali.

La regola generale dell’art. 4 della Legge n. 12/1979 esclude l’iscrizione all’albo per gli impiegati delle pubbliche amministrazioni, ma tale principio va coordinato con la disciplina speciale dei docenti prevista dal d.lgs. 297/1994 e con il regime delle incompatibilità del d.lgs. 165/2001, art. 53, che riconosce la prevalenza delle disposizioni speciali su quelle generali.

Il nodo interpretativo riguarda proprio l’applicazione dell’art. 508, comma 15, del Testo Unico della scuola, che introduce un regime ad hoc per l’attività extralavorativa dei docenti.

Libera professione e condizioni

Per il personale docente, il comma 15 dell’art. 508 stabilisce incompatibilità assolute con attività di tipo commerciale o industriale, superabili solo con part‑time al 50% o inferiore, ma ammette un’eccezione specifica per l’esercizio della libera professione in quanto “professione intellettuale” ai sensi dell’art. 2229 c.c..

Tale attività è consentita se non arreca pregiudizio alla funzione docente, è compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio, risulta coerente con l’insegnamento impartito ed è svolta previa autorizzazione del dirigente scolastico, richiamando anche la nota del Dipartimento dell’Istruzione n. 1584 del 29 luglio 2005. In questo quadro, la disciplina speciale esclude i docenti dall’applicazione del divieto generalizzato di cui all’art. 53 del d.lgs. 165/2001, riconoscendo la possibilità di esercitare una professione ordinistica nel rispetto delle condizioni sopra indicate.

Iscrizione all’Albo: l’indicazione dell’Ordine

Sulla base di tale ricostruzione, l’Ordine afferma che l’iscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro non può essere rifiutata ai docenti che abbiano ottenuto la previa autorizzazione del dirigente scolastico allo svolgimento della professione, anche in caso di rapporto di lavoro a tempo pieno.

La specialità della norma settoriale per i docenti prevale sulla disciplina generale del pubblico impiego, legittimando l’esercizio della libera professione in coerenza con il dettato dell’art. 508, comma 15, del TU scuola. L’indicazione, firmata dal Presidente Rosario De Luca, mira a uniformare la prassi degli Ordini territoriali e a fornire un riferimento operativo agli iscritti provenienti dal comparto scuola.


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