Guida con una patente straniera contraffatta, sentenza annullata per mancata concessione della sospensione della pena
Due mesi e venti giorni di reclusione per aver guidato con una patente nigeriana contraffatta, ma la condanna è da annullare e servirà un nuovo processo davanti alla Corte d’appello di Perugia.
La Cassazione ha accolto il ricorso di un nigeriano di 37 anni che elencava sei motivi per l’assoluzione: inammissibilità dell’appello del pubblico ministero, aspecificità del motivo di gravame del pm, il documento trovato in possesso dell’imputato, non era neppure in astratto idoneo ad integrare un atto autorizzativo ad esplicare gli effetti di una licenza alla conduzione di veicoli sul territorio dello Stato, diniego di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, trattamento sanzionatorio e diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, applicazione all’imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Per i giudici di Cassazione sono infondati i primi cinque motivi, in particolare quello sull’uso della patente nigeriana contraffatta che costituisce “comportamento grave, perché capace di consentire al suo possessore di condurre gli autoveicoli senza essere abilitato alla loro guida, così da integrare grave pericolo per la circolazione stradale”. Fondato il sesto motivo sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Decisione che impone, pertanto, “l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia”.
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