Economia

Giustizia riparativa, il no può essere impugnato

Sì all’impugnazione del provvedimento di merito con il quale è stato respinta la richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa. Lo chiariscono le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 5166. La pronuncia sottolinea come l’impugnazione è possibile con l’appello o con il ricorso in Cassazione con la sentenza che conclude il relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità.

Decisione giurisdizionale

La sentenza, la prima delle Sezioni unite sull’istituto introdotto dalla riforma Cartabia del processo penale, sul piano giuridico riconosce il carattere giurisdizionale della decisione sull’invio a un centro di giustizia riparativa (il ministero della Giustizia ha appena annunciato l’avvio sul territorio nazionale di 36 centri) e la possibilità di impugnare il giudizio negativo anche in assenza di una disposizione specifica che la preveda.

La funzione della pena

Sul piano invece della politica del diritto, le Sezioni unite mettono in evidenza come la giustizia riparativa è del tutto coerente con l’impronta costituzionale della pena e la rieducazione del condannato. «L’incontro dialogico tra l’autore del reato e la vittima, o anche con esponenti della collettività – si legge nella pronuncia -, realizzata attraverso il percorso riparativo scandito dai mediatori, può infatti rivelarsi un concreto strumento di attuazione dell’articolo 27, terzo comma della Costituzione».

Pacificazione sociale

A esserne facilitata è la comprensione da parte dell’autore del reato del danno prodotto con la propria condotta garantendone la responsabilizzazione e, nello stesso tempo, la riconciliazione con la vittima conduce a un effetto di «pacificazione sociale».


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