Finanziamenti per la ricerca revocati dopo 20 anni, il Tar: “Troppo tardi”

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha accolto il ricorso di una società attiva nel settore estrattivo, annullando il decreto del Ministero dell’Università con il quale erano stati revocati due finanziamenti pubblici, risalenti al 2004 e al 2005, per un progetto di ricerca industriale. Secondo i giudici il provvedimento ministeriale è illegittimo perché adottato oltre il “termine ragionevole”, violando i principi di buon andamento e tutela dell’affidamento.
Tra il 2004 e il 2005, il Ministero aveva concesso alla società un contributo in conto spese e un credito d’imposta per sostenere due contratti di ricerca commissionati ad un’altra azienda. I progetti riguardavano lo sviluppo di sistemi innovativi per il controllo e la manutenzione degli impianti di frantumazione.
Nel 2013, il Ministero aveva già disposto la revoca dei finanziamenti a seguito di accertamenti dell’Agenzia delle entrate su presunte fatture inesistenti. Il Tar Umbria, però, aveva annullato quei provvedimenti per vizi procedurali, rilevando la mancata comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di istruttoria, dando però all’Amministrazione la possibilità di riaprire il procedimento.
Nel gennaio 2024, il Ministero ha emesso un nuovo decreto di revoca, basandosi stavolta sul parere di un “Gruppo di lavoro” ministeriale del 2017, secondo cui le attività descritte nei progetti non sarebbero state riconducibili a “ricerca industriale” ma a interventi di “adeguamento e sviluppo industriale”, non finanziabili.
Avverso questo nuovo provvedimento, la società, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Baldoni, Mario Rampini e Simona Rossi, aveva proposto ricorso, contestando in particolare la natura dell’atto e la tempistica con cui è stato adottato.
I giudici amministrativi hanno innanzitutto chiarito la natura del provvedimento, qualificandolo come un annullamento in autotutela piuttosto che come una revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Questo perché, nel provvedimento impugnato, l’amministrazione ha operato una rivalutazione dei presupposti originari che avevano portato alla concessione dei benefici.
Su questo punto, la decisione del Tar è stata netta. Il Collegio ha rilevato che il potere di annullamento d’ufficio è stato esercitato a distanza di quasi vent’anni dalla concessione dei primi contributi e oltre tre anni dalla sentenza del 2020 che aveva riaperto il procedimento. Un lasso di tempo ritenuto eccessivo, non sorretto da ragioni di particolare complessità o da un interesse pubblico concreto e attuale, e che quindi viola il principio del “termine ragionevole” sancito dalla legge.
I giudici hanno, inoltre, ribadito, accogliendo di riflesso anche il primo motivo del ricorso, che l’amministrazione, nel rideterminarsi dopo la sentenza del 2020, avrebbe dovuto rispettare nuovamente le garanzie partecipative, in particolare comunicando l’avvio del procedimento alla società, cosa che non è stata fatta.
Per questi motivi, il Tar Umbria ha accolto il ricorso, annullando il decreto di revoca e condannando il Ministero, rappresentato in giudizio dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, al pagamento delle spese processuali.
Source link

