Fa sesso con la fidanzatina 13enne e rischia sei anni di carcere ma la giudice lo assolve: “Non c’è offensività”

Genova. Ha rischiato grosso ma oggi, che ha quasi vent’anni e ha capito l’errore commesso, può tirare un sospiro di sollievo dopo un’assoluzione niente affatto scontata. Protagonista un giovane, appena maggiorenne all’epoca dei fatti, che rischiava una condanna a 6 anni di carcere per far fatto sesso con l’allora fidanzatina che non aveva compiuto 14 anni.
A pronunciare la sentenza di assoluzione è stata la gip Martina Tosetti fondandola sulla base del principio costituzionale della non offensività del reato.
La vicenda risale a due anni fa. I due ragazzi risiedono nel levante genovese: si frequentano fin da bambini e si mettono insieme. A un certo punto decidono di avere un rapporto sessuale. Ma qualcosa va storto: la ragazzina si preoccupa di essere rimasta incinta e si fa accompagnare in ospedale proprio dal fidanzato. Non è incinta ma i medici, appresi i dettagli della vicenda, fanno una segnalazione in Procura. Per il ragazzo scatta la denuncia automatica e poi la richiesta di rinvio a giudizio da parte del pm Francesco Cardona per atti sessuali con minorenne, che viene punito con la stessa pena base della violenza sessuale (da 6 a 12 anni).
La vicenda giudiziaria sconvolge le due famiglie che si conoscono da molti anni e si frequentano tuttora. Nel corso delle indagini i due ragazzi, che oggi sono ottimi amici, vengono sentiti: hanno capito che quella leggerezza commessa era in realtà un reato severamente punito. Anche famigliari della ragazza chiedono che il ragazzo venga assolto, tanto che non si costituiscono parte civile.
Al processo, che si è svolto in abbreviato la procura chiede otto mesi di reclusione, ma la gip ha assolve il giovane con formula piena perché il fatto non sussiste. Le motivazioni saranno depositate nelle prossime settimane ma la giudice sembra aver accolto la tesi del difensore del giovane, l’avvocato Federico Bogliolo, che aveva chiesto l’assoluzione sulla base del principio della non offensività del reato in base al quale per essere considerata delittuosa una condotta deve essere offensiva, vale a dire deve ledere un bene protetto. Lesione che in questo caso a detta di tutte le parti coinvolte non c’è stata.
Il principio della non offensività del reato è illustrato chiaramente nella sentenza della Corte Costituzionale 265/2005: “Il principio di offensività opera su due piani – scrivono i giudici – rispettivamente della previsione normativa, sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo, o comunque la messa in pericolo, di un bene o interesse oggetto della tutela penale («offensività in astratto»), e dell’applicazione giurisprudenziale («offensività in concreto»), quale criterio interpretativo applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l’interesse tutelato”.




