errore formale non basta per negare il credito
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia ha accolto il ricorso di un contribuente contro il diniego e la revoca delle agevolazioni fiscali relative all’anno 2023, relative al superbonus edilizio per un importo di 146.486 euro, condannando l’Agenzia delle entrate al pagamento di 7.500 euro per le spese di giudizio.
Il caso
Il ricorrente aveva presentato cinque istanze per l’opzione di sconto in fattura legata al Superbonus, tutte regolarmente inoltrate entro il 4 aprile 2024. Tuttavia, queste erano state scartate dal sistema telematico per un mero errore formale: la mancata corretta indicazione del primo stato di avanzamento lavori nel modello di comunicazione.
A seguito dello scarto, e su indicazione del call center di Sogei, il contribuente aveva reinviato le stesse istanze, ma con l’annualità 2024 anziché 2023. L’Agenzia delle entrate, interpretando tale circostanza come un errore sostanziale, aveva negato la possibilità di cedere il credito, causando un grave danno patrimoniale al contribuente.
La decisione del giudice
Il collegio ha ritenuto ammissibile il ricorso in quanto il diniego aveva prodotto un danno economico concreto e non esisteva altro rimedio giuridico per la tutela del contribuente.
La Corte ha evidenziato che l’errore era puramente formale e non incideva sulla sostanza del diritto alla cessione del credito. Tanto più che l’Agenzia delle entrate era a conoscenza della problematica tecnica, già regolata da una interna e avrebbe dovuto attivarsi per consentire la correzione. Lo scarto delle istanze tempestivamente presentate, inoltre, era ingiustificato, in quanto l’errore originario riguardava la comunicazione del primo Sal, non quelle oggetto di diniego.
Il comportamento dell’ufficio è stato giudicato non conforme al principio di leale collaborazione con il contribuente e in contrasto con la finalità delle norme sul Superbonus.
L’esito
La Corte ha quindi accolto il ricorso e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento di 7.500 euro oltre accessori per le spese di giudizio.
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