Economia

Equilibrio tra Procedimenti Penali e Disciplinari: la Sfida dei Professionisti

Nel mondo delle professioni, il rapporto tra procedimento penale e disciplinare è uno dei temi più complessi, per i delicati equilibri da bilanciare. Da una parte si pone la necessità di proteggere tempestivamente i valori deontologici, sul cui rispetto si fondano sia l’indipendenza e l’autorevolezza della categoria alla quale l’incolpato appartiene, sia la tutela dei diritti dei clienti e/o pazienti del professionista. Dall’altra, l’esigenza di celerità non deve lasciare in secondo piano diritti altrettanto importanti, cioè quelli dell’accusato.

Una decisione sfavorevole sotto il profilo disciplinare, per fatti per cui è aperto anche un procedimento penale, potrebbe essere contraddetta da un’assoluzione all’esito del giudicato penale, magari dopo anni dalla sanzione disciplinare. In questo caso, l’iscritto avrebbe subito un danno ingiusto dalla decisione ordinistica, e avrebbe la legittima aspettativa di essere risarcito, sotto il profilo economico e reputazionale.

Oggi, come è stato sino all’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale (1989), non è più prevista la cosiddetta «pregiudiziale penale», in virtù della quale il giudice disciplinare – quando per lo stesso fatto era aperto un procedimento penale – doveva fermarsi e attenderne l’esito. Sono dunque gli ordinamenti delle varie categorie professionali a gestire il tema della pregiudiziale penale, progressivamente sempre più incentivando l’autonomia dei due procedimenti. Lo stesso discorso vale per i magistrati e il pubblico impiego.

il procedimento disciplinare si deve svolgere indipendentemente da quello penale

La regola generalmente seguita è che il procedimento disciplinare si deve svolgere indipendentemente da quello penale e con valutazioni autonome rispetto allo stesso.

Un comportamento deontologicamente rilevante, infatti, non necessariamente integra un reato. Come hanno ben spiegato le Sezioni Unite (sentenza n. 23778/2010), il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti, con il solo limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità.


Source link

articoli Correlati

Back to top button
Translate »