Società

Elena Gavrilakos: «Ecco perché la violenza può essere motivo di nullità del matrimonio»

Il Codice di Diritto Canonico stabilisce che il matrimonio contratto in seguito a violenza o timore è nullo e ciò significa che se una persona ha deciso di sposarsi in seguito a violenza, fisica o psicologica, quel matrimonio non è valido.

Il dettato codiciale parla inoltre di timore come causa di nullità di un matrimonio, intendendo come timore non solo la paura provocata da percosse o minacce, ma anche da sollecitazioni al matrimonio insistenti che sottendono l’eventuale dispiacere, la delusione o l’indignazione in caso di rifiuto del matrimonio. Ad esempio, se una donna è costretta dalla famiglia a sposarsi perché minacciata di conseguenze gravi, anche fisiche, quel matrimonio è nullo.

L'avvocata rotale e presidente del collegio degli avvocati del Foro Ecclesiastico Elena Gavrilakos

L’avvocata rotale e presidente del collegio degli avvocati del Foro Ecclesiastico Elena Gavrilakos

Analogamente è nullo il matrimonio di chi si sposa in seguito ad un ricatto affettivo, che magari si complica con il senso di colpa e con il rimorso, come nel caso in cui il matrimonio è ottenuto attraverso minacce di suicidio da parte del fidanzato o della fidanzata. A prima vista potrebbe sembrare una fattispecie anacronistica eppure, purtroppo, è ancora ricorrente e si tratta di una situazione sociale trasversale che prescinde dal contesto economico e culturale, perché nella nostra società esistono una pluralità di relazioni, negli ambienti più disparati, e può accadere che una persona finisca con il «cedere» alle intenzioni dell’interlocutore perché le sue capacità deliberative sono sopraffatte dall’insistenza dell’altro. Anche in questi casi c’è sempre la sensazione di subire una violenza. Ad esempio una giovane donna, magari ancora studentessa, senza indipendenza economica, subisce le pressioni dei genitori che le intimano di sposarsi dopo tanti anni di fidanzamento, intendendo il matrimonio come lo sbocco naturale di una lunga frequentazione.

Il valore intimidatorio di alcune pressioni finalizzate al matrimonio, intese come insulti, denigrazione e disprezzo, ha lo stesso peso di una minaccia reale pertanto rende nullo il matrimonio, perché determina nel soggetto che le subisce uno stato di costrizione morale che non gli consente più una effettiva libertà di decisione.

Se la violenza, invece, si manifesta dopo il matrimonio, la causa di nullità di quel matrimonio sarà da ricercare nella causa scatenante la violenza, che ha sempre radici in un passato complesso e travagliato dell’agente violenza, oppure è il sintomo di una malattia psichiatrica.


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