Società

è possibile svolgere l’anno di prova in assegnazione?

Il docente che ottiene l’assegnazione provvisoria può svolgere l’anno di prova nella scuola assegnata.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono una docente vincitrice del concorso PNRR1 sulla classe A050, ho un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo con decorrenza giuridica dall’1/9/2024 ed economica dal 9/12/2024 in provincia di Brescia. Ho conseguito l’abilitazione a luglio. Ho fatto domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale (in provincia di Trento) dato che secondo il CCNI ne avevo possibilità e rientravo nelle deroghe (ho due figli piccoli) e l’ho ottenuta. Ora posso svolgere l’anno di prova nella mia sede di assegnazione provvisoria? Grazie mille

Dunque, la nostra lettrice, avendo conseguito l’abilitazione, sarà assunta a tempo indeterminato dal 01/09/2025. Inoltre, la stessa ha potuto presentare domanda di assegnazione provvisoria in virtù del conseguimento e della comunicazione del predetto titolo abilitante entro l’11 agosto, come indicato nella nota MIM del 16 luglio 2025:

Il CCNI consente ai docenti non abilitati assunti a tempo determinato nell’a.s. 2024/25, ai sensi dell’art. 13, comma 2, e dell’art. 18 bis, comma 4, del d.lgs. 59/2017, di presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e, qualora rientrino nelle categorie previste dall’art. 1, comma 17, del CCNI, anche in provincia diversa da quella di appartenenza, con riserva di successiva verifica da parte del competente Ufficio territoriale del conseguimento dell’abilitazione. A tal fine, l’aspirante dovrà comunicare il conseguimento dell’abilitazione all’Ufficio territoriale di destinazione della domanda e a quello di appartenenza, ove non coincidenti. Tale comunicazione dovrà avvenire secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 16, del CCNI, tenuto conto di quanto previsto dalla nota MIM-MUR n. 10786 del 28 maggio 2025. Si segnala che tale comunicazione dovrà essere effettuata entro l’11 agosto 2025.

Ottenuta l’assegnazione, la lettrice potrà svolgere l’anno di prova nella scuola ottenuta.

Per completezza, riportiamo di seguito le info principali sull’anno di prova, secondo quanto disposto dal DM 226/22 e secondo le indicazioni annuali del MIM.

Anno di prova

Stando al succitato DM 226/22 e alle indicazioni fornite con le annuali note, queste in sintesi le attività che i docenti in anno di formazione e prova dovranno svolgere:

  • bilancio di competenze iniziale redatto, entro il secondo mese di servizio, dal docente in anno di prova in collaborazione con il tutor;
  • patto per lo sviluppo professionale, stabilito tra dirigente scolastico e docente in anno di prova, sentito il docente tutor, sulla base del bilancio di competenze iniziale; in esso sono definiti gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le previste attività formative e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole;
  • attività formative (per un totale di 50 ore);
  • portfolio professionale (che contiene anche alcuni dei documenti prodotti e riportati nel presente elenco, come il bilancio di competenze iniziale e finale);
  • bilancio di competenze finale, stilato dal docenti in anno di prova con la supervisione del docente tutor, al fine di registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate e gli sviluppi ulteriori da ipotizzare;
  • colloquio innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
  • test finale (contestualmente al colloquio) innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
  • espressione parere da parte del Comitato;
  • valutazione finale del dirigente scolastico.

Evidenziamo che:

  • il superamento dell’anno di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’a.s., di cui almeno 120 per le attività didattiche (i giorni sono riproporzionati in caso di part-time, nonché in base alla data di assunzione nel caso dei docenti assunti entro il 31/12);
  • qualora il docente non superi il test finale ovvero in caso di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, lo stesso (docente) effettuerà un secondo percorso di formazione e prova, non ulteriormente rinnovabile. Dunque, il percorso può essere ripetuto una sola volta;
  • il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio si può rinviare nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno. Il rinvio, inoltre, è possibile in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Quanto alle attività formative sopra citate, cui sono destinate 50 ore, le stesse si articolano in 4 fasi:

  • incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore);
  • laboratori formativi (12 ore);
  • “peer to peer” e osservazione in classe (12 ore);
  •  formazione on-line (20 ore).

Svolti i previsti giorni di servizio e tutte le previste attività, il docente neoassunto è chiamato a sostenere il colloquio e il test finale innanzi al Comitato di valutazione, che è convocato dal dirigente per esprimere il parere sul superamento dell’anno di prova.

NB: fermo restando l’impianto generale delineato dal DM 226/22, alcune indicazioni sopra riportate potrebbero cambiare, in quanto si rifanno a quelle dello scorso anno. Se così fosse, comunicheremo immediatamente le novità, tramite i nostri articoli.

Le risposte ai quesiti

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