Economia

Due mesi per la portabilità del numero: l’utente ha diritto a un indennizzo


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Iliad fa sapere questa risposta: “abbiamo effettuato delle verifiche sui nostri sistemi. A noi risulta che l’utente abbia chiesto l’attivazione del servizio iliad senza la contestuale richiesta di portabilità del numero. Solo in un secondo momento, il cliente ha chiesto anche la portabilità del numero; abbiamo, quindi, necessariamente dovuto attendere la realizzazione della linea per poi procedere ad avviare una seconda richiesta della sola portabilità del numero al gestore precedente”.

“I nostri team hanno collaborato con quelli dell’operatore di provenienza e quelli dell’operatore di prima attivazione, siamo felici di confermare che la portabilità è andata a buon fine”.

Sì, Iliad ha risolto, ma non è molto chiaro come sia andata. Iliad sostiene che la portabilità non è stata richiesta contestualmente all’attivazione della linea, ma solo successivamente. L’utente afferma il contrario: dice di aver chiesto espressamente, a voce, di mantenere il numero. Certo, è importante ricordare che la richiesta di mantenere il numero telefonico va formalizzata in modo chiaro e documentato. In ogni caso, due mesi di attesa per completare una portabilità, anche se richiesta in un secondo momento, risultano eccessivi rispetto alle tempistiche previste dalla normativa.
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Secondo la delibera Agcom 347/18/CONS, la portabilità del numero fisso deve avvenire entro un giorno lavorativo dalla richiesta. In caso di ritardi, l’utente ha diritto a un indennizzo economico automatico di 5 euro per ogni giorno di ritardo.

L’utente può quindi presentare un reclamo scritto formale a Iliad. In seguito, può avviare una procedura gratuita di conciliazione tramite il portale ufficiale Agcom Conciliaweb, per indennizzi.

Anche nei casi in cui l’errore iniziale sia imputabile a una comunicazione poco chiara, rimane valido il principio secondo cui il gestore è tenuto a fornire un servizio trasparente, informato e tempestivo. Due mesi di attesa per una semplice portabilità telefonica sono difficilmente giustificabili, e costituiscono un disservizio che può legittimamente essere oggetto di risarcimento.


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