Doppio infortunio a scuola: nessun risarcimento ai genitori. La Corte di Appello esclude la responsabilità dell’istituto se l’evento è repentino e imprevedibile nonostante la presenza degli insegnanti

La Corte di Appello di Bologna ha depositato la sentenza n. 2260/2025 il 29 dicembre scorso, confermando il rigetto della domanda di risarcimento danni presentata dai genitori di un alunno che aveva subito due distinti infortuni durante l’orario scolastico.
La vicenda riguarda due episodi verificatisi nel 2018 e nel 2019: il primo ha causato un trauma al viso con frattura coronale ai denti incisivi, il secondo una frattura diafisaria scomposta alla gamba destra. La compagnia assicuratrice dell’istituto aveva già erogato acconti per 1.900 euro e 4.662,50 euro, accettati in acconto sul maggior danno richiesto.
I genitori avevano invocato la responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile, sostenendo che la scuola dovesse vigilare e garantire l’incolumità fisica dei minori per tutto il tempo di frequentazione degli ambienti scolastici.
Ammissibilità delle testimonianze delle insegnanti
Il nucleo centrale dell’appello riguardava l’ammissibilità delle prove testimoniali rese dalle insegnanti presenti al momento degli infortuni. La difesa dei genitori aveva sostenuto che le docenti fossero incapaci a testimoniare ai sensi dell’articolo 246 del Codice di Procedura Civile, in quanto portatrici di un interesse personale nell’impedire la condanna del Ministero, che avrebbe potuto rivalersi nei loro confronti in via di regresso.
La Corte ha respinto questa tesi, richiamando il principio secondo cui “l’interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare è l’interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l’azione o l’intervento in giudizio”.
Il lavoratore dipendente di una parte in causa non è incapace di testimoniare per questo solo motivo, come affermato dalla Cassazione Civile n. 2075/2013. Le prove testimoniali sono state acquisite ritualmente e la loro attendibilità è stata valutata senza riscontrare dubbi o ambiguità.
Repentinità degli eventi e assenza di colpa
La Corte ha stabilito che la dinamica dei due incidenti consente di configurare un caso di fortuito, escludendo la colpa in vigilando. Nel primo episodio, durante una regolare attività didattica in presenza di due insegnanti, un alunno è scivolato urtando il minore, che è caduto in avanti sbattendo la bocca per terra. Nel secondo caso, durante l’attività ricreativa post mensa, l’alunno camminava velocemente guardandosi indietro e si è scontrato con un compagno, riportando la frattura per una reazione motoria scomposta.
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che “la repentinità dell’evento incide sulla inevitabilità del fatto, escludendo la configurabilità di una condotta omissiva negligente da parte dell’insegnante impossibilitato ad un intervento eziologicamente efficace”. La Corte ha rilevato che gli alunni si trovavano nei locali scolastici, le attività non erano pericolose e la vigilanza era adeguata al contesto.
Gli eventi sono stati qualificati come del tutto imprevisti e accidentali, dovuti a mere fatalità inevitabili per la loro velocissima evoluzione da un contesto di normalità. Gli appellanti sono stati condannati in solido al rimborso delle spese processuali in favore del Ministero e della compagnia assicuratrice per complessivi 4.996 euro.
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