Marche

dopo 14 anni la causa è ancora aperta

TOLENTINO Per la concessionaria del Comune di Tolentino anche il Cosmari doveva pagare la tassa sui rifiuti, secondo il consorzio che si occupa proprio della gestione dei rifiuti, no. La divergenza di vedute ha quindi dato il la a un contenzioso andato avanti per 14 anni e non ancora concluso. Nei giorni scorsi, infatti, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal Cosmari tramite l’avvocato Pierluigi Benfatto, cassando la sentenza e rinviando la questione alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche che dovrà pronunciarsi sulla causa.

L’origine

Tutto nasce da un avviso di accertamento inviato a gennaio 2012 dalla Duomo gpa, concessionaria del Comune di Tolentino per la riscossione della tassa sui rifiuti, al Cosmari con cui si richiedeva il pagamento per gli anni dal 2006 al 2010 della Tarsu (la Tari è entrata in vigore nel 2014, ndr) che tra tributo, sanzioni e interessi arrivava a 22.109 euro. Il consorzio aveva prima presentato un’istanza di accertamento con adesione, ma rimasta senza esito aveva percorso la strada del ricorso sostenendo che nella propria sede non era stato istituito né attivato alcun servizio di raccolta dei rifiuti da parte del Comune, poiché i rifiuti prodotti venivano smaltiti direttamente all’interno della stessa struttura consortile.

Nel 2013 la Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso del consorzio, ma la Duomo gpa impugnò la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale che nel 2019 ribaltò la sentenza. Per la Commissione regionale infatti la tassa era dovuta per via del fatto che il Cosmari occupava locali idonei a produrre rifiuti e che questi erano effettivamente prodotti, a prescindere dalle modalità di smaltimento adottate. Per il giudice il Cosmari, pur provvedendo allo smaltimento dei rifiuti sull’intero territorio consortile, smaltiva anche i propri rifiuti mediante l’impianto riconducibile all’amministrazione comunale, traendo così un beneficio dal servizio e percependo un compenso commisurato, verosimilmente, anche ai volumi dei rifiuti autoprodotti.

Ma per il Cosmari queste circostanze, non solo non erano veritiere ma non erano proprio emerse dal contraddittorio tra le parti, per cui la Commissione regionale aveva espresso la propria decisione introducendo fatti estranei alla questione al centro della controversia, comportando così la nullità della sentenza. La Cassazione ha accolto il ricorso e disposto il rinvio ad altra Commissione regionale.




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