docente trasferito su preferenza sintetica non ha vincolo triennale

Il docente trasferito in una delle preferenze sintetiche espresse nella domanda non è soggetto al vincolo triennale di cui all’art. 2/2 del CCNI 25/28.
Vincolo
Stando all’articolo 2, comma 2, del CCNI 25/28 succitato:
- il docente che ottiene trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola) non può presentare istanza di mobilità (trasferimento e passaggio) per il triennio successivo;
- il vincolo si applica ai trasferimenti comunali, provinciali e interprovinciali nonché ai passaggi di ruolo e di cattedra provinciali e interprovinciali, ossia a tutte e tre le fasi della mobilità;
- il vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13/1 del CCNI 25/28, qualora siano stati trasferiti o abbiano ottenuto il passaggio in una scuola ubicata in comune diverso rispetto a quello in cui si applica la precedenza, nonché ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata (ossia soprannumerari), anche se soddisfatti su una preferenza espressa.
Deroghe
I docenti soggetti al vincolo di cui sopra possono comunque presentare domanda di trasferimento e/0passaggio, se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, come recepite nell’art. 2/6 del CCNI 25/28:
6. Considerato quanto previsto dall’art. 34, comma 8, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 18 gennaio 2024, ai docenti che rientrano nelle fattispecie di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientrino nelle seguenti categorie:
a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Quest’anno ho ottenuto il trasferimento nel comune di ricongiungimento grazie alla deroga del genitore ultra sessantacinquenne, dopo due anni dalla messa in ruolo. Non ho espresso una preferenza puntuale, ma la scuola mi è stata assegnata dopo aver indicato “comune”. Quello che mi chiedo è: potrò il prossimo anno fare nuovamente domanda di trasferimento per andare in un’altra scuola dello stesso comune, qualora si liberasse un posto o sono vincolata tre anni? Grazie
Sì, la nostra lettrice potrà presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 26/27. Infatti, come detto sopra, il vincolo si applica nel solo caso in cui si sia trasferiti in una delle scuole indicate puntualmente (codice scuola) nell’istanza. Inoltre, il 2025/26 sarebbe l’ultimo di vincolo (stando alle informazioni di cui al quesito).
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza
privata.
Source link