Dipendente critica la qualità dei prodotti nella chat tra colleghi e viene sospesa, i giudici: «Provvedimento illecito»

ANCONA Una conversazione privata in chat con i colleghi di lavoro diventa un boomerang per la banconista di un supermercato dell’hinterland anconetano. Perché alcuni messaggi, che esprimevano critiche sulla freschezza dei prodotti in vendita e sulla turnazione, arrivano ai diretti superiori. Risultato? A casa cinque giorni senza stipendio.
Una sospensione che ha portato la commessa, anconetana e rappresentante sindacale della Fisascat Cisl, a fare ricorso al giudice del lavoro. In primo grado non è andata bene. In secondo il verdetto è stato ribaltato: i giudici hanno dichiarato illegittima la sanzione disciplinare. La società che gestisce il supermercato dovrà anche pagare le spese legali sostenute dalla dipendente, assistita dagli avvocati Paolo Campanati e Michele Magistrelli. Il motivo dell’accoglimento del ricorso-bis? Sostanzialmente l’inutilizzabilità della conversazione con i colleghi, avvenuta in una chat “chiusa” e riservata, anche perché alimentata dal cellulare privato della banconista, all’epoca dei fatti impiegata nel reparto del pesce. Ma andiamo ai fatti al centro del contenzioso.
La ricostruzione
Il provvedimento preso nei confronti della donna risale al 2 novembre 2023. Un mese prima, si era sfogata nella chat Whatsapp che aveva con cinque colleghi. Sarebbero stati alcuni vocali a metterla nei guai. In quei messaggi, la dipendente avrebbe formulato giudizi negativi sulla qualità e sulla freschezza del pesce commercializzato (con episodi di restituzione della merce), utilizzando anche espressioni offensive nei confronti dei responsabili del punto vendita. Non avrebbe risparmiato perplessità sulla formulazione dei turni. La ricorrente, che ha sempre negato di aver esternato tali giudizi alla clientela, ha sostenuto di aver espresso le proprie opinioni in un contesto interno tra colleghi, con l’intento di tutelare l’azienda e la propria responsabilità professionale, essendo anche rappresentante sindacale. Rimostranze che in primo grado non hanno sortito l’effetto da lei sperato, non tanto per le critiche mosse alla freschezza della merce, ma per i messaggi relativi alla gestione dei turni.
Il ribaltone
Diversa l’interpretazione in appello. I giudici hanno puntato l’attenzione sull’utilizzo «informale e riservato» della chat dove, peraltro, non erano presenti soggetti riconducibili alla direzione aziendale. La chat chiusa, quindi, integra la fattispecie di una forma di «corrispondenza privata» che rientra nell’articolo 15 della Costituzione a tutela della «libertà e della segretezza della comunicazioni». I messaggi finiti nelle mani dei superiori, insomma, non sarebbero potuti essere utilizzati per fini disciplinari. Dunque, per i giudici la sanzione è risultata essere sproporzionata.




