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Decreto sicurezza, dalla stretta sulla cannabis light allo scudo ai servizi: cosa c’è nel provvedimento del governo

Quattordici nuovi reati, nove aggravanti e una serie indefinita di norme repressive, oltre a una licenza a delinquere” senza precedenti concessa ai servizi segreti. Ecco in sintesi il contenuto del decreto Sicurezza, il manifesto securitario del governo Meloni che sta per essere convertito in legge in Parlamento. Il decreto legge, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 aprile, ha assorbito quasi integralmente i contenuti del “vecchio” ddl Sicurezza voluto dalla Lega, già approvato dalla Camera e rimasto bloccato al Senato per un problema di coperture: nell’ambito di questo blitz, il governo ha apportato alcune piccole modifiche al testo per venire incontro ai rilievi manifestati dal Quirinale. Ecco una rassegna delle novità introdotte dal provvedimento.

Blocco stradale – Da semplice illecito amministrativo (punito con una multa da mille a quattromila euro) il blocco stradale diventa reato: previsto il carcere da sei mesi a due anni per chi “impedisce la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata ostruendo la stessa con il proprio corpo, se il fatto è commesso da più persone riunite”.

Cannabis light – Nel corso della discussione del ddl alla Camera, è stato approvato un emendamento che equipara la cannabis “light” (cioè priva di principio attivo stupefacente) a quella con effetti psicotropi, vietando “l’importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l’invio, la spedizione e la consegna” delle sue infiorescenze.

Occupazioni di immobili – L’articolo 10 del decreto introduce il nuovo reato di “Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”, punito con la reclusione da due a sette anni. Nel codice penale, però, ci sono già ben tre fattispecie che puniscono a vario titolo queste condotte: l’“Invasione di terreni o edifici” (pena massima tre anni), l’“Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica” (pena massima sei anni) e la “Turbativa violenta del possesso di cose immobili” (pena massima due anni).

Scudo ai servizi – L’articolo 31 riguarda il “potenziamento dell’attività di informazione per la sicurezza”, cioè dell’intelligence. Dal testo della disposizione, su input del Quirinale, è saltato l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di fornire informazioni riservate ai servizi, ma è rimasto il potenziamento delle attività sotto copertura, che consentirà agli agenti infiltrati non più solo di partecipare ad associazioni terroristico-eversive, ma persino di dirigere e organizzarle senza risponderne penalmente. Un salvacondotto che i familiari delle vittime delle stragi hanno definito una “licenza criminale, ricordando il ruolo ricoperto da frange dei servizi nelle pagine più oscure della nostra storia nazionale.

Detenute madri – Diventa facoltativo (e non più obbligatorio) il rinvio della pena per le condannate incinte o madri di bimbi più piccoli di un anno: anche loro, quindi, d’ora in poi potranno finire in carcere, o meglio negli Icam (istituti a custodia attenuata per le detenute madri, soltanto quattro in tutta Italia). Si tratta di uno dei punti più contestati del provvedimento, su cui si erano focalizzate le attenzioni del Colle: per la Lega si tratta di una norma contro le borseggiatrici rom, che approfitterebbero della gravidanza per delinquere senza rischiare la reclusione.

Rivolta in carcere – Nel codice penale arriva il nuovo reato di “Rivolta all’interno di un istituto penitenziario“, con pene fino a sei anni per i partecipanti e fino a dieci per i promotori. Secondo la norma, possono costituire “rivolta” anche “le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza”.

Aggravanti – Due tra le varie aggravanti previste nel decreto puniscono categorie ben individuate: la cosiddetta norma “anti-no Ponte“, che aggrava la resistenza a pubblico ufficiale (aumentando la pena fino a un terzo) se commessa “al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture“, e quella contro gli attivisti climatici, che punisce più severamente il deturpamento e imbrattamento attuati “con la finalità di ledere l’onore, il prestigio o il decoro” delle istituzioni.

Armi senza licenza – All’articolo 28 si prevede che gli agenti di pubblica sicurezza “sono autorizzati a portare senza licenza” le armi da fuoco anche al di fuori del servizio.


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