Umbria

Davide ucciso a caccia, nuovi guai per Piero Fabbri che «sparò senza identificare il bersaglio»

Piero Fabbri sparò senza avere identificato con certezza il bersaglio e violando le più elementari regole di prudenza previste dall’attività venatoria. È questo uno dei passaggi centrali delle motivazioni con cui il giudice per l’udienza preliminare di Firenze, Fabio Gugliotta, ha condannato il 60enne cacciatore assisano a quattro anni, due mesi e venti giorni di reclusione per l’omicidio colposo aggravato di Davide Piampiano, il giovane di 24 anni ucciso l’11 gennaio 2023 durante una battuta di caccia al cinghiale sul monte Subasio.  

Decisione Nelle 25 pagine della sentenza il giudice ripercorre quanto accaduto quel pomeriggio e chiarisce perché non siano stati ravvisati gli estremi dell’omicidio volontario con dolo eventuale, inizialmente contestato all’indagato. Secondo il gup, infatti, non emergono elementi che consentano di affermare che Fabbri abbia accettato il rischio di uccidere una persona. Al contrario la ricostruzione porta a ritenere che il cacciatore fosse convinto di avere di fronte un animale, pur essendo giunto a tale conclusione attraverso una valutazione gravemente negligente e imprudente.  

Violazioni Il giudice evidenzia come l’attività venatoria sia disciplinata da norme particolarmente rigorose proprio per evitare episodi come quello costato la vita a Piampiano. Dalle consulenze tecniche e dagli accertamenti svolti emerge che al momento dello sparo la luminosità ambientale era ancora significativa e che la vegetazione presente non impediva una visione tale da giustificare lo scambio tra un uomo e un cinghiale. Nelle motivazioni si sottolinea inoltre che Piampiano era fermo, in posizione eretta, e che il punto di ingresso del proiettile sul corpo della vittima risultava incompatibile con l’altezza di un cinghiale. Elementi che – secondo il giudice – avrebbero dovuto indurre Fabbri a una verifica più attenta prima di fare fuoco.  

Errore La sentenza attribuisce quindi la tragedia a una «grave negligenza» del cacciatore. Il giudice osserva che Fabbri, pur essendo un esperto conoscitore della zona e della pratica venatoria, ha deciso di sparare dopo avere individuato soltanto alcuni elementi compatibili con la presenza di un cinghiale, senza però accertarsi della reale natura del bersaglio. Un comportamento che viene definito incompatibile con le regole di cautela richieste a chi maneggia un’arma da fuoco durante una battuta di caccia.  

Dopo lo sparo Ampio spazio, in sentenza, viene dedicato anche a ciò che accadde nei minuti successivi al colpo mortale. Il gup ricostruisce come Fabbri abbia raggiunto Piampiano e si sia reso conto di avere colpito una persona. Nelle motivazioni si evidenziano i contatti telefonici avuti con la moglie e con altri partecipanti alla battuta e il fatto che, prima dell’arrivo dei soccorsi, il cacciatore abbia nascosto il fucile. Proprio questo comportamento, insieme alle dichiarazioni rese nelle fasi immediatamente successive all’accaduto, viene indicato tra gli elementi che avevano inizialmente orientato gli investigatori verso l’ipotesi più grave del dolo eventuale. Tuttavia, per il giudice, tali condotte non sono sufficienti a dimostrare che Fabbri avesse previsto e accettato l’eventualità di colpire un uomo prima di sparare.  

Omissione di soccorso Nelle motivazioni viene inoltre richiamata la necessità di valutare autonomamente il comportamento successivo all’esplosione del colpo: il giudice ha infatti disposto la trasmissione degli atti alla Procura affinché venga esaminata l’ipotesi di omissione di soccorso aggravata dall’evento morte. Un aspetto che resta quindi aperto sul piano giudiziario e che costituisce uno dei passaggi più significativi della decisione.  

Famiglia Le motivazioni arrivano mentre i familiari di Davide Piampiano continuano a contestare la qualificazione giuridica del fatto come omicidio colposo. Proprio nei giorni scorsi i genitori del giovane avevano diffuso una nota nella quale ribadiscono alcune perplessità. 

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