Lazio

dal 7 aprile 2026 la Legge 34 cambia le regole per i datori di lavoro

Dal 7 aprile 2026 lo smart working ha un nuovo volto giuridico. Sono entrate pienamente in vigore le disposizioni contenute nell’articolo 11 della Legge 11 marzo 2026, n. 34, il primo provvedimento annuale specificamente dedicato alle piccole e medie imprese, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026. Pur avendo come destinatarie primarie le imprese di minori dimensioni, le norme in materia di salute e sicurezza nel lavoro agile si estendono a tutti i datori di lavoro che abbiano in essere rapporti di smart working ai sensi della Legge n. 81/2017. La disposizione è operativa dal giorno stesso di entrata in vigore, senza alcun periodo transitorio.

In parole semplici: chi ha lavoratori in smart working, che sia uno solo, anche solo per un giorno, è già soggetto alle nuove regole.

Che cosa cambia concretamente

La riforma non modifica la disciplina sostanziale dello smart working, ma ne ridefinisce completamente il modello di governance attraverso l’inserimento organico nel Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Come sintetizzato dalle fonti istituzionali: il lavoro agile non cambia, cambia il modo in cui va governato.

Il fulcro è l’introduzione del nuovo comma 7-bis all’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008. La disposizione chiarisce che, anche quando la prestazione lavorativa avviene in luoghi non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, restano in capo a quest’ultimo specifici obblighi in materia di sicurezza. Tra questi, l’obbligo di fornire un’informativa scritta annuale sia al lavoratore sia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Il cuore della riforma: l’informativa scritta annuale

L’informativa non è un documento generico da spuntare a fine anno. Deve contenere un quadro chiaro dei rischi generali e specifici connessi al lavoro agile, soffermandosi non solo sui rischi più comuni come quelli elettrici o legati agli inciampi, ma anche su quelli tipici dell’attività svolta con strumenti digitali. Particolare attenzione deve essere dedicata ai rischi da videoterminale, che comprendono l’affaticamento visivo, i disturbi agli occhi, i problemi posturali e muscolo-scheletrici, nonché i fenomeni sempre più diffusi di tecnostress e di difficoltà di disconnessione, spesso ricondotti alla logica dell’“always on”.

L’informativa deve inoltre trattare i criteri di scelta del luogo di lavoro agile, con raccomandazioni su come selezionare un ambiente idoneo, e fornire suggerimenti per l’allestimento di una postazione ergonomica, compresi altezza del piano di lavoro e seduta regolabile.

Il documento va consegnato almeno una volta all’anno, sia al singolo lavoratore che all’RLS aziendale.

Il principio di cooperazione del lavoratore

La nuova norma non scarica tutto sul datore di lavoro. La norma valorizza il principio di cooperazione del lavoratore, il quale resta tenuto a collaborare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. Il lavoratore agile, in sostanza, deve adottare comportamenti responsabili, tutelare la propria salute e attenersi alle istruzioni ricevute. La sicurezza fuori sede è una responsabilità condivisa.

Sanzioni: dalla lettera morta al reato penale

Qui sta la vera novità: la lacuna del previgente quadro normativo era evidente, l’obbligo informativo non era assistito da alcun apparato sanzionatorio esplicito nel Testo Unico sulla sicurezza, relegandolo di fatto a una norma priva di effettivo deterrente.

Con la Legge 34/2026 tutto cambia. La mancata o incompleta consegna dell’informativa scritta è ora punita ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 81/2008, con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 1.708,61 a euro 7.403,96.

Non è più una questione di compliance formale: omettere l’informativa è oggi un reato penale, equiparato ad altri adempimenti fondamentali della sicurezza sul lavoro.

Chi è davvero a rischio

In controtendenza rispetto alle grandi imprese, nelle PMI e nelle microimprese la quota di lavoratori agili è diminuita rispettivamente del 7,7% e del 4,8%, rappresentando oggi appena l’8% del totale. È proprio in questo segmento che il nuovo regime sanzionatorio è destinato a produrre l’impatto più rilevante, stimolando una maggiore compliance verso obblighi che, pur preesistenti, erano spesso disattesi.

L’avvertimento dei giuslavoristi è chiaro: se un dipendente lavora da casa anche solo occasionalmente, anche solo per rispondere alle email, il datore di lavoro rientra potenzialmente nel perimetro della norma.

Cosa fare subito

È opportuno verificare la coerenza dell’informativa con il DVR aziendale, con eventuali procedure interne sullo smart working e con l’effettivo utilizzo di strumenti informatici e videoterminali da parte del personale.

La Legge 34/2026 introduce un cambio di paradigma destinato a durare: la sicurezza non è più legata al luogo di lavoro, ma alla modalità di lavoro.

Per i datori di lavoro italiani, l’adeguamento non è più rimandabile: l’entrata in vigore è immediata e senza deroghe.

 

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