Basilicata

Crac Soakro a Crotone, Corte dei Conti non c’è prova del danno erariale da 28 milioni

La Corte dei Conti ritiene non provato il danno erariale per il crac della Soakro di Crotone, nel processo penale furono 14 le condanne


CROTONE – «Indisponibilità di dati puntuali e obiettivi». Per questo la Corte dei Conti, nel processo d’appello, non ha ritenuto provato il danno erariale causato dalla società Soakro, ex gestore del servizio idrico integrato nel Crotonese. Nel processo penale contro 15 ex dirigenti ed amministratori della società, dichiarata fallita nel gennaio 2016, il Tribunale di Crotone aveva disposto 14 condanne e un’assoluzione. Le accuse erano di bancarotta fraudolenta, falso ideologico e abuso d’ufficio, ormai non più previsto come reato ma già prescritto prima dell’entrata in vigore della nuova norma.

LA DISCRASIA

Diverso l’esito sul versante della giustizia contabile. Ex consiglieri di sorveglianza, ex direttore generale ed ex direttore amministrativo sono stati scagionati dall’accusa di aver provocato un ammanco di quasi 28 milioni ai danni dell’ex partecipata di Provincia e Comune di Crotone. Riconosciuti soltanto premi di produttività “ingiustificati” per quasi 51mila euro.

PERDITE OCCULTATE

La Guardia di finanza quantificò in 2 milioni e 600 mila euro gli affidamenti illegittimi dal 2011 al 2015. Ma si contestavano anche consulenze allegre, lavori affidati in cottimo fiduciario senza gare e l’utilizzo improprio dei fondi comunitari. Accuse ritenute provate dai giudici penali. «Le cospicue perdite di bilancio registratesi dal 2008 sono state sempre occultate mediante la falsificazione dei bilanci», scriveva il Tribunale penale di Crotone nelle motivazioni della sentenza.

LEGGI ANCHE: Crotone, 14 condanne e un’assoluzione per gli ex dirigenti di Soakro – Il Quotidiano del Sud

DANNO ERARIALE NON CONOSCIBILE

Sul fronte contabile, la Sezione giurisdizionale d’Appello della CdC conferma il responso del primo giudice. «Solo con il deposito della relazione della curatela fallimentare (27/5/2016) il danno è divenuto obiettivamente conoscibile e, quindi, erano azionabili le iniziative di tutela», osserva la Corte. Insomma, «non erano disponibili circostanziate informazioni, oltre che sulla esistenza e consistenza dell’ipotetico danno, sulla riferibilità di quest’ultimo a precise condotte nonché sulla qualificabilità in termini di dolo o colpa».

MALA GESTIO

Non rileva, secondo i giudici, la circostanza che la mala gestio fosse nota. «Solo all’esito del laborioso approfondimento dei curatori è stato possibile constatare le reali perdite di esercizio della società e il reale differenziale tra attivo e passivo patrimoniale». La CdC ritiene però che vi sia stato un «difetto di controllo di significativa entità, su un aspetto della gestione che presentava profili obiettivamente allarmanti».


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