Corsi di recupero dopo le insufficienze del primo trimestre/quadrimestre. Per quali discipline? Con quali soldi? La verifica è obbligatoria? [GUIDA]

Al termine del trimestre o del quadrimestre, le scuole si trovano ad attivare una serie di misure di intervento per colmare le lacune degli studenti riscontrate nei primi mesi di attività. A tal proposito, ruolo centrale lo assumono i corsi di recupero. Essi, per definizione, sono interventi didattici programmati finalizzati al recupero di carenze disciplinari rilevate in sede di valutazione intermedia. Dal punto di vista giuridico, non si tratta di una tipologia autonoma di attività didattica definita da una norma specifica, ma di una modalità organizzativa con cui le istituzioni scolastiche danno attuazione all’obbligo di recupero previsto dall’ordinamento.
Sommario
La scuola è obbligata ad attivare i corsi?
Non in senso stretto. Le scuole hanno infatti l’obbligo di attivare degli interventi di recupero, che possono consistere anche in azioni di tutoraggio, di studio individuale o ricorrendo a degli sportelli (ad esempio, utilizzando strumenti come il Piano Estate). Il corso, quindi, non è nient’altro che una delle modalità con cui si esplicano le attività di recupero.
Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente. Esse sono programmate ed attuate dai consigli di classe sulla base di criteri didattico-metodologici definiti dal collegio docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal consiglio di istituto (art. 2 cc. 1-2 OM n. 92/2007).
È utile chiarire ulteriormente che l’obbligo in capo alla scuola è di attivare interventi di recupero tempestivi e adeguati, non di garantire il loro esito positivo né di adottare una specifica modalità organizzativa. In altri termini, ciò che rileva sotto il profilo giuridico non è la forma dell’intervento, bensì la coerenza e la congruità dell’azione rispetto alle carenze accertate.
La scelta di ricorrere a corsi strutturati rientra pertanto nella discrezionalità tecnico-didattica degli organi collegiali, esercitata nell’ambito dell’autonomia scolastica e nel rispetto delle risorse disponibili. Tale discrezionalità, tuttavia, non è arbitraria: essa deve essere motivata, anche al fine di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e la tutela del diritto allo studio.
Con quali criteri vengono scelte le discipline per cui attivare i corsi?
Le scuole possono individuare in autonomia le aree disciplinari su cui intervenire. Di norma, però, si attivano gli interventi per le discipline in cui si registra un più elevato numero di valutazioni insufficienti. Anche la durata dei corsi è stabilita in coerenza con la natura dei fabbisogni e, soprattutto, in base alle risorse economiche disponibili.
Quali sono le risorse disponibili?
Le risorse per l’erogazione dei corsi di recupero sono contenute all’interno del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. Le modalità di utilizzazione del personale docente sono inoltre definite in sede di contrattazione integrativa di istituto. In assenza di risorse sufficienti o di disponibilità del personale, la scuola può legittimamente rimodulare le modalità di intervento, privilegiando forme di recupero diverse dai corsi, purché resti garantita l’attivazione di misure di sostegno coerenti con i bisogni formativi degli studenti.
I corsi di recupero sono previsti solamente dopo gli scrutini di giugno?
No. Secondo quanto previsto dall’art. 2 c. 3 dell’OM n. 92/2007, rientrano tra le attività di recupero gli interventi di sostegno che hanno lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell’anno scolastico. Dunque, i corsi di recupero possono essere attivati subito dopo gli scrutini del primo trimestre/quadrimestre ma anche in altri momenti in cui si ritiene opportuno agire.
Gli studenti sono obbligati a partecipare ai corsi?
Le attività di recupero, realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali, sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate per tali studenti negli scrutini suddetti (art. 2 c. 5 OM 92/2007). Dunque, anche i corsi intermedi richiedono la partecipazione obbligatoria.
La famiglia può rifiutare il corso proposto dalla scuola?
Ove le famiglie degli studenti interessati non intendano avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale. La rinuncia, tuttavia, non esonera lo studente dall’obbligo di recuperare le carenze né la scuola dal dovere di monitorare l’evoluzione del percorso.
La famiglia può dichiarare di non avvalersi del corso organizzato dalla scuola, ma:
- deve farlo in forma scritta, inviando apposita mail all’indirizzo istituzionale della scuola;
- si deve assumere la responsabilità del recupero autonomo;
- non può contestare successivamente gli esiti della valutazione per mancato recupero.
Questo aspetto è spesso fonte di contenzioso, ed è quindi fondamentale una comunicazione chiara e tracciabile.
La verifica a fine corso è obbligatoria?
Sì, è obbligatoria per tutti gli studenti che hanno ottenuto un giudizio insufficiente e deve essere svolta anche nel caso di mancata partecipazione al corso di recupero. La prova è finalizzata ad accertare il recupero delle competenze e delle conoscenze oggetto dell’intervento.
L’esito della verifica incide sulla valutazione finale?
L’esito della verifica di recupero concorre alla valutazione complessiva dello studente, ma non determina automaticamente la modifica del voto. Il docente tiene conto dei risultati della prova, dell’impegno dimostrato e dei progressi complessivi maturati nel percorso didattico.
Cosa accade se lo studente non supera la verifica di recupero?
In caso di esito insufficiente, il Consiglio di Classe valuta ulteriori strategie di supporto e monitora l’andamento dello studente nel secondo periodo dell’anno scolastico, in vista della valutazione finale.
Qual è l’obiettivo principale dei corsi di recupero invernali?
L’obiettivo è consentire allo studente di colmare tempestivamente le lacune, recuperare i prerequisiti fondamentali e affrontare con maggiore consapevolezza il prosieguo dell’anno scolastico.
Come viene monitorata l’efficacia dei corsi di recupero?
I consigli di classe devono monitorare costantemente i progressi degli studenti partecipanti, registrando sia il miglioramento nelle prove intermedie sia eventuali criticità persistenti. Questo monitoraggio consente di adattare tempestivamente le strategie didattiche e di pianificare eventuali interventi aggiuntivi.
Esistono limiti al numero di studenti ammessi al corso?
Non esiste un vincolo normativo. Le scuole possono stabilire limiti organizzativi in base alle risorse disponibili e alla necessità di garantire un’efficace interazione docente-studente. Corsi troppo numerosi rischiano infatti di compromettere l’efficacia del recupero.
Di contro, è frequente che le scuole fissino dei vincoli minimi. Proprio in virtù della gestione ottimale delle risorse, tra i criteri esposti poc’anzi vi è proprio quello di considerare la numerosità degli studenti che necessitano di un intervento di tale portata come il corso di recupero.
Chi stabilisce le modalità di recupero?
Il consiglio di classe è l’organo deliberante in materia. Rileva le carenze disciplinari, individua gli studenti destinatari degli interventi e stabilisce lo svolgimento della tipologia di prova ritenuta idonea (scritta, orale e/o grafica/pratica). Saranno ovviamente i docenti delle discipline interessate a svolgere concretamente le verifiche, volte ad accertare l’avvenuto superamento delle lacune riscontrate.
Chi stabilisce la durata dei corsi e il numero di ore da attribuire alle discipline individuate oggetto di recupero?
La durata dei corsi non è fissata a livello nazionale. La decisione spetta autonomamente alla singola scuola. La bussola, in questo caso, dovrebbe essere il criterio di proporzionalità: l’intervento deve essere adeguato, ma non necessariamente uniforme per tutte le discipline. Ogni nucleo scolastico può avere delle esigenze differenziate che richiedono interventi diversi.
I corsi di recupero devono essere necessariamente svolti in orario extracurricolare?
A livello normativo, non è previsto alcun obbligo di attivazione dei corsi di recupero in orario extracurricolare. Quindi, a livello formale, sarebbe pienamente legittimo svolgerli durante l’orario curricolare. Nella prassi ormai consolidata, però, nella stragrande maggioranza delle scuole essi vengono svolti in orario pomeridiano. Ciò per ragioni tipicamente organizzative e anche per salvaguardare la programmazione ordinaria.
In caso contrario, infatti, si dovrebbero interrompere le normali lezioni per effettuare i corsi di recupero. Soluzione attuata in alcuni istituti mediante la c.d. “pausa didattica”; quando, però, si attiva un corso di recupero, significa che le criticità sono davvero tanto ampie che richiedono un trattamento particolareggiato, che solamente lo svolgimento di un apposito corso, possibilmente extracurricolare, può garantire. Pertanto, ricapitolando: non c’è obbligo normativo nell’attivazione dei corsi negli orari non coincidenti con le lezioni, ma si tratta di una pratica diffusa e, soprattutto, consigliabile.
I corsi di recupero devono essere tenuti esclusivamente dai docenti interni alla scuola?
Le istituzioni scolastiche possono individuare e/o approvare anche modalità diverse ed innovative di attività di recupero attraverso l’utilizzazione dei docenti della scuola, ai sensi della vigente disciplina contrattuale, e/o collaborazioni con soggetti esterni, volte a soddisfare gli specifici bisogni formativi di ciascuno studente (art. 3 DM 80/2007).
Quanto previsto dal decreto ministeriale 80/2007 espone in modo chiaro che i corsi possono essere tenuti anche da soggetti esterni. Di norma, però, la precedenza spetta ai docenti interni che hanno manifestato disponibilità a svolgere il corso, con priorità ai docenti a tempo indeterminato. In caso di indisponibilità interna, si ricorre ad eventuali interessati esterni, individuati secondo i criteri deliberati dal Collegio docenti ed approvati dal Consiglio d’Istituto.
Si può utilizzare un docente di potenziamento per svolgere i corsi di recupero?
Il docente assegnato su posto di potenziamento, pur con finalità specifiche di ampliamento dell’offerta formativa, possiede la qualifica di docente e non una posizione diversa dal personale docente curricolare. Come ribadito a più riprese, non esistono differenze contrattuali tra docente curricolare e docente di potenziamento: entrambi appartengono allo stesso comparto e alla medesima disciplina contrattuale di lavoro.
Le ore di potenziamento servono, oltre che all’eventuale collaborazione con il Dirigente Scolastico, ad ampliare l’offerta formativa, prevenire la dispersione, supportare il recupero di competenze e favorire percorsi di consolidamento e orientamento. Pertanto, non sono rigidamente vincolati a un’unica finalità, ma devono essere utilizzati in coerenza con la progettazione di istituto e con le esigenze formative degli studenti; ciò include, quindi, la possibilità di impiegare i docenti di potenziamento anche in attività di recupero e prevenzione di difficoltà di apprendimento.
Un docente di potenziamento può dunque essere incaricato di attività di recupero nei limiti del proprio profilo professionale e delle esigenze didattiche. Il compenso aggiuntivo è riconosciuto se l’attività eccede l’orario di cattedra attribuito; in alternativa, il docente può svolgere parte del suo orario anche fuori dal tradizionale orario di lezione, in quanto il potenziamento risponde alle esigenze del PTOF.
Un docente è tenuto a svolgere i corsi di recupero?
No. In nessun caso un docente è tenuto a svolgere i corsi di recupero in quanto trattasi di attività aggiuntiva all’insegnamento. Il discorso è ovviamente leggermente diverso nel caso dei docenti di potenziamento, nei termini spiegati nel quesito precedente.
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