Contratto sanità: norme snelle e novità, corrette alcune scelte sbagliate
Le indennità di pronto soccorso
Art. 69, comma 2 – Questione delicata quella della indennità di pronto soccorso. L’art. 107, comma 4, la attribuiva “al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli” senza distinzioni e molte linee guida regionali hanno stabilito importi identici per infermieri, tecnici sanitari e OSS. Adesso si precisa che i valori “sono differenziati per figura professionale”, con un evidente impatto di giustizia sostanziale.
Allegato A – Nel precedente contratto, per la quarta Area l’elencazione era ripresa da quella originaria del 1999, rivisitata nel 2001, ma in quegli allegati si parlava sempre di “profili” e, per il ruolo sanitario, di “Operatori professionali sanitari” e non di “professioni”, allora non ancora costituite. Anche in quella del 2022 viene utilizzato il termine “profili” – fin dal titolo – ma solo nella seconda parte perché prima la ripartizione nelle cinque famiglie viene fatta, correttamente, in relazione alle professioni che sono esattamente 22. Il problema di cui si diceva è che sono elencate 25 professioni delle quali tre non sono state elevate al rango di professioni sanitarie con un corrispondente Ordine dalla legge 3/2018, la cosiddetta “legge Lorenzin”. Sono l’odontotecnico, l’ottico e il massaggiatore non vedente. Ma c’è di più, perché più oltre nel testo dell’Allegato A, tra i requisiti per l’accesso, viene indicata la “laurea abilitante“ che, per i tre profili si cui sopra, non esiste. Nel nuovo Allegato A, i tre profili “intrusi” vengono indicati separatamente come “Arti delle professioni sanitarie” (i primi due) e “Professioni sanitarie ausiliarie” (il secondo). In ogni caso, nella declaratoria della Elevata qualificazione sarebbe stato corretto precisare che i profili sono gli stessi dell’Area quarta con l’eccezione dei tre ricordati.
Tabella 5 – Le modifiche apportate a questa Tabella – era la G del precedente contratto – sottendono una problematica molto particolare perché nel 2022 gli importi indicati erano al netto degli oneri riflessi; difatti lo stanziamento di 63 milioni della legge di Bilancio 2022 si è ridotto a € 44.450.602, con una valutazione dell’impatto degli oneri pari al 27%. A mia memoria non ricordo un altro emolumento che il CCNL abbia tabellato al netto degli oneri riflessi e, sulla questione, qualche domanda ci si doveva porre. E’ forse questo il motivo per cui nella attuale tabella 5 il riparto tra le Regioni – senza le due Province autonome – è fatto in coefficienti percentuali e non in valori monetari assoluti. Resta, in ogni caso, astruso il fatto che la ripartizione avvenga “sulla base del monte salari del personale” e non sul numero di accessi al pronto soccorso.
Disciplinate le prestazioni aggiuntive
Infine, non si può che prendere atto positivamente dell’art. 32 che, dopo 17 anni, finalmente disciplina in modo espresso e organico le prestazioni aggiuntive . Per anni ho affermato che le prestazioni aggiuntive erano un istituto fantasma e accolgo, quindi, con oggettivo compiacimento personale, l’obiettivo raggiunto della loro regolazione.
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