Salute

Contratti sanità: ecco le questioni negoziali rimaste in sospeso

La tornata contrattuale relativa al triennio 2021-2024 sembra che sia davvero conclusa per tutto il personale dipendente del Ssn. Per i due contratti collettivi delle Aree dirigenziali sono state appena siglate le Preintese (l’11 novembre per i dirigenti PTASS e il 18 per i dirigenti sanitari), ma sostanzialmente le trattative sono concluse. Sono entrambi i testi un contratto-ponte chiuso con mille perplessità superate di getto per non perdere ulteriormente tempo e potere d’acquisto. Quello dell’Area Sanità consta di soli 22 articoli quello dell’Area delle Funzioni locali ne ha 26 (sono 40, ma 14 articoli riguardano le sezioni RAL e segretari comunali e provinciali). Si potrebbero chiamare “contratticchi”, come avrebbe detto Sciascia. Tant’è: almeno tale pragmatismo ha consentito che i 137.000 dirigenti sanitari e i 5.000 dirigenti PTASS possano beneficiare degli aumenti, inesorabilmente blindati dalle regole dei rinnovi contrattuali – l’IPCA al 5,78% – e cominciare da subito a ragionare sui contratti 2025-2027 i quali, per ammissione condivisa dalle controparti, dovranno affrontare molti aspetti lasciati in sospeso a cominciare, per i dirigenti sanitari, da molti aspetti della organizzazione del lavoro. E, a tale ultimo proposito, si può stilare una lista della spesa per ambedue i tavoli, fondata sulle indicazioni dei rispettivi Atti di indirizzo non realizzate e sulle rivendicazioni dei sindacati che non hanno potuto essere negoziate nei mesi scorsi, integrate da alcune considerazioni personali di chi scrive che vengono segnalate oggettivamente al solo scopo di rendere più lineari e fruibili i contratti.

Area Sanità: le questioni negoziali rimaste in sospeso

Cominciamo con gli indirizzi del Comitato di settore non conseguiti. In pratica, restano non realizzati soltanto il presidio da parte dei dirigenti sovraordinati sui piani di lavoro mensili (paragrafo 4), la pronta disponibilità a distanza (paragrafo 5) e le ferie ad ore (paragrafo 6). Sono invece state attuate le indicazioni regionali riguardo all’esonero dal periodo di prova per chi si è specializzato (paragrafo 3, secondo cpv), la fruizione delle ferie durante il preavviso (paragrafo 6), l’eliminazione del vincolo della medesima disciplina nel computo dell’esperienza richiesta (paragrafo 3, quarto cpv), il sostanziale incremento della posizione fissa, anche se l’Atto di indirizzo aveva parlato in modo particolare di quella delle altissime professionalità (paragrafo 3, terzo cpv), l’incremento dei tetti finanziari per le prestazioni aggiuntive (paragrafo 7) e la ricostituzione del rapporto di lavoro non necessariamente nella ”ultima” azienda (paragrafo 8). La tematica forse più importante in assoluto – quella dell’orario di lavoro – è stata di comune accordo rinviata al prossimo contratto. Un elenco programmatico per il triennio 2025-2027 si ricava dalle cinque dichiarazioni congiunte in coda al testo.

Area delle Funzioni locali

I contenuti dell’Atto di indirizzo del 17 settembre 2025 sono tutti presenti nella Preintesa dell’11 novembre meno la manutenzione ipotizzata nel paragrafo 7. Il welfare contrattuale è stato riscritto, anche se non sembra che dalla nuova stesura si possa rilevare il “welfare personalizzato” che indicava il paragrafo 8. In futuro si dovrebbe approfondire una norma di raccordo o coordinamento per quelle amministrazioni che applicano questo CCNL pur non rientrando nel S.s.n. e hanno difficoltà applicative in taluni istituti (procedimento disciplinare, Comitato dei garanti).

Si rilevano poi norme assenti nei tre contratti precedenti (2020, 2024 e 2025) da prevedere nel nuovo contratto. Si tratta degli istituti che disciplinano la mobilità, il lavoro a tempo determinato, il comando e, infine, i parametri utilizzati per l’individuazione delle strutture semplici e complesse.

Sono tuttora in vigore norme pregresse che potrebbero essere integrate o modificate per migliorarne la applicazione:


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