Contrasto sulle spese dei figli, non serve il giudice se sono documentate
Con l’accordo di separazione dei coniugi omologato si può fare a meno del giudice in caso di contrasto sulle spese scolastiche e mediche con il genitore affidatario solo se queste sono documentate. Per gli esborsi straordinari, dalle feste allo sport, serve l’ok preventivo dell’ex coniuge tenuto a condividerli per la sua quota.
La Cassazione, consapevole di un “disallineamento” nella giurisprudenza in tema di spese ordinarie in merito alla necessità o meno di un precisa documentazione o di una semplice allegazione, sceglie la via più rigorosa. E lo fa per evitare il proliferare dei contenziosi, quasi inevitabili tra ex che spesso si lasciano non proprio in perfetta armonia. Partendo da questo presupposto i giudici di legittimità accolgono il ricorso di un padre separato contro un atto di precetto con il quale gli veniva imposto il pagamento di oltre 3mila euro per spese straordinarie.
Spese straordinarie
La Suprema corte ricorda – come aveva già fatto il procuratore generale nella sua requisitoria scritta – che il decreto di omologa della separazione dei coniugi prevedeva due distinte tipologie di spese straordinarie, da ripartire al 50% a seconda che richiedessero, o meno, un accordo preventivo. Tra queste c’erano quelle relative al divertimento in cui, nello specifico, erano rientrati anche gli esborsi per la festa di diciotto anni. E sul punto per i giudici di legittimità non c’è dubbio che non vadano restituite perché non concordate prima con l’ex.
Evitare i contenziosi
Stesso destino ha anche la censura relativa alle spese ordinarie e dunque, mediche e scolastiche, per le quali non serve un pre-accordo. Sul punto la Cassazione sceglie la tesi più restrittiva: si fa a meno del giudice solo in presenza di una documentazione e non di una semplice allegazione, come affermato dai giudici di seconda istanza, allineati alla giurisprudenza meno rigorosa.
Se è vero, infatti, spiega la Corte «che la necessità di non munirsi di un ulteriore titolo esecutivo, in relazione a spese sanitarie e di istruzione, trova la sua ragion d’essere nel fatto che esse si pongono quali “eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi”, sicché si tratta, in definitiva, di “esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum” proprio la circostanza che la loro esatta determinazione sia posticipata rispetto alla formazione del titolo, impone che di essi sia offerta rigorosa documentazione». E questo non solo a garanzia del debitore, ma anche per evitare il moltiplicarsi del contenzioso, specialmente di quelli che si traducono «in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue».
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