Società

consigli di classe quando non ho lezioni. Cosa si può fare?

Il docente in part-time è tenuto a partecipare alle attività funzionali anche nei giorni in cui non svolge lezioni. Cosa si può fare?

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Se una docente di ruolo di più di 60 anni e si trova in part-time di 12 ore e usufruisce di legge 104 per assistere un familiare, è giusto che tutti consigli di classe vengano sempre fissati per tutto l’anno scolastico nei giorni nei quali non ha lezione? Inoltre avendo una riduzione di orario si hanno meno giorni di permesso e meno giorni per usufruire della legge 104. Partecipo sempre volentieri a tutti i CdC perché trovo che siano le riunioni più importanti e decisive ma vi è una possibilità perché questi non vengano sempre fissati nei giorni, durante i quali una docente non ha lezione per vari motivi?
La ringrazio e resto in attesa una sua risposta.

Come detto sopra, alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Cass. civ., Sez. lavoro con Ord., 14 marzo 2019, n. 7320, il docente in part-time deve partecipare alle riunioni collegiali anche se si svolgono in giorni in cui lo stesso non svolge lezioni:

Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dagli artt. 46 CCNL 4.8.1995, 36 CCNL 24.7.2003 e 39 CCNL 29.11.2007, nonché dall’art. 7, O.M. 23.7.1997, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di cui agli artt. 42, comma 3, lett. a), CCNL 1995, 27, comma 3, lett. a), CCNL 2003, 29, comma 3, lett. a), CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento.

Quanto al fatto se sia giusto o meno che i consigli di classe vengano svolti nei giorni in cui la lettrice non svolge attività di insegnamento, rispondiamo che il Piano annuale delle attività, nell’ambito del quale sono calendarizzate le attività collegiali, è redatto tenendo conto di vari fattori tra cui, ad esempio, la presenza di docenti impegnati in più scuole e/o lo svolgimento di attività pomeridiane con gli alunni. Detto ciò, il luogo deputato in cui discutere la questione è il collegio docenti che approva o meno il Piano proposto dal dirigente scolastico (vedi di seguito).

La lettrice, infine, parla di riduzione dei giorni di permesso di cui alla legge 104/92 e di quelli relativi ai permessi personali. Di seguito, illustriamo quando vanno ridotti i predetti giorni per assistenza a soggetto con grave disabilità e precisiamo che non è prevista alcuna riduzione nel caso dei tre giorni di permesso personale.

Docenti in part-time e permessi legge 104

Come sappiamo, l’articolo 33/3 della legge n. 104/92, come in ultimo modificato dal D.lgs. n. 105/2022, prevede quanto segue:

  • il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire mensilmente di tre giorni di permesso per assistere un soggetto con grave disabilità, che non sia ricoverato a tempo pieno;
  • i tre giorni spettano al coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto nonché a parenti o affini entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge/parte di un’unione civile/convivente di fatto ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto all’assistenza e quindi i giorni di permesso sono riconosciuti a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità;
  • i giorni di permesso possono essere fruiti alternativamente da più soggetti tra quelli aventi diritto, fermo restando il limite dei tre giorni mensili.

Quanto ai docenti in part-time (o supplenti con spezzone orario):

– non è prevista nessuna riduzione nel caso di part-time orizzontale;

– nel caso di docenti in part-time verticale:

  • con prestazione lavorativa svolta in un numero di giorni pari o inferiori al 50% (es. 3 giorni di attività lavorativa su 6 settimanali), il numero dei giorni di permesso va proporzionalmente ridotto;
  • con prestazione lavorativa svolta in un numero di giornate superiore al 50%, la riduzione non opera.

Approfondisci leggendo Orizzonte scuola PLUS

Docenti in part-time e permessi personali o familiari

Relativamente ai permessi per motivi personali o familiari dei docenti di ruolo, ricordiamo che sono disciplinati dall’art. 15/2 del CCNL 2007 (tuttora in vigore per quanto non previsto dai successivi contratti), ove si legge:

2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

Come si può notare, non c’è alcuna distinzione tra docenti a tempo pieno e docenti in part-time. Pertanto, i 3 giorni spettano a prescindere dal numero di ore svolte.

Piano annuale delle attività: cosa contiene, chi lo propone e chi lo approva

Quanto, infine, al Piano annuale delle attività, ricordiamo che lo stesso contiene le attività di carattere collegiale nonché le attività di formazione.

Il Piano è predisposto dal dirigente scolastico prima dell’inizio delle lezioni. In caso di eventuali proposte degli organi collegiali, il dirigente procede alla predisposizione del Piano sulla base delle medesime.

Una volta predisposto, il Piano annuale delle attività è approvato dal collegio docenti.

Approfondisci (l’articolo è dello scorso anno ma è tuttora valido).

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