Economia

Con pluralità di indagati interrogatorio preventivo solo a chi non ha ostacoli

Chiarimenti della Cassazione sull’applicazione di una delle novità introdotta da poco meno di un anno dalla legge Nordio, la necessità dell’interrogatorio preventivo prima dell’applicazione di una misura cautelare. Obbligo tuttavia non assoluto sia in presenza di ragioni oggettive (pericolo di fuga, inquinamento probatorio) sia oggettive (individuazione di un catalogo di reati gravi).

L’orientamento della Cassazione

Per la Corte, sentenza n. 27080 della Sesta sezione, il gip, nei procedimenti individuazione, non deve effettuare l’interrogatorio preventivo, procedendo, invece, all’interrogatorio di garanzia postumo nei soli confronti dell’indagato rispetto al quale ritiene esistenti esigenze cautelari impeditive o la gravità indiziaria per un reato ostativo. Non ha rilevanza l’eventuale presenza di cause derogatorie per i coindagati, anche se gravemente indiziati del medesimo reato oppure di reati connessi o, comunque, collegati.

Inoltre, la pronuncia afferma che l’omissione dell’interrogatorio preventivo, nei casi in cui esso è prescritto, costituisce una nullità a regime intermedio che può essere dedotta davanti al Tribunale del riesame o da quest’ultimo rilevata d’ufficio anche se non è stata in precedenza eccepita dall’interessato, in sede di interrogatorio postumo di garanzia, ma non oltre. Il mancato svolgimento dell’interrogatorio preventivo concretizza così una nullità diversa da quella dell’omesso interrogatorio di garanzia, la cui omissione inficia l’efficacia dell’ordinanza e che, secondo la giurisprudenza, non può neppure essere dedotta sede di riesame.

Connessione o collegamento tra reati

Quanto alla connessione o comunque al collegamento tra reati, «deve darsi prevalente rilievo al fatto che la regola del previo interrogatorio è volta alla tutela del singolo indagato, il quale non può essere pregiudicato dalla posizione di altri indagati, che debbano rispondere di reati più gravi o nei cui confronti siano specificamente ravvisabili esigenze che impongono un intervento a sorpresa».

Considerazione però che non trascina necessariamente con sè l’obbligo per il giudice di procedere a una separazione delle posizioni: il procedimento resta unico, ma a essere differenziato è il rispettivoregime cautelare. Del resto, ricorda la Cassazione, anche nel caso di una richiesta unitaria, nulla esclude che il giudice possa emettere autonome ordinanze cautelari, «fermo restando che nulla impedisce che in presenza di esigenze cogenti nei confronti di taluni indagati possano utilizzarsi prassi virtuose volte a evitare che il previo interrogatorio di un indagato possa compromettere le esigenze di immediata tutela che possano essere ravvisate nei confronti di altro indagato».


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