Calabria

Comune di Reggio Calabria – Notizie – Referendum abrogativi del 8 e 9 giugno 2025

Descrizione

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 75 dello scorso 31 marzo sono pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica in pari data con i quali sono stati indetti, per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, aventi il numero progressivo corrispondente all’ordine di deposito delle relative richieste presso la Corte di Cassazione e le seguenti denominazioni:

Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione:

«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015,  n.  23,  come modificato  dal  d.l.  12  luglio  2018,  n.   87,   convertito   con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n.  96,  dalla  sentenza  della Corte costituzionale 26  settembre  2018,  n.  194,  dalla  legge  30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l.  8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla  L.  5  giugno 2020, n. 40; dalla sentenza  della  Corte  costituzionale  24  giugno 2020, n. 150; dal  d.l.  24  agosto  2021,  n.  118,  convertito  con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal  d.l.  30  aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79  (in  G.U.  29/06/2022,  n.  150);  dalla  sentenza  della   Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22;  dalla  sentenza  della  Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128,  recante  “Disposizioni  in materia di  contratto  di  lavoro  a tempo  indeterminato  a  tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”  nella sua interezza?»

 

Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale:

«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge  15  luglio 1966, n. 604, recante “Norme  sui  licenziamenti  individuali”,  come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n.  108, limitatamente alle parole: “compreso tra  un”,  alle  parole  “ed  un massimo di 6”  e  alle  parole  “La  misura  massima  della  predetta indennita’  puo’  essere  maggiorata  fino  a 10  mensilita’  per  il prestatore di lavoro con anzianita’ superiore ai dieci  anni  e  fino a 14 mensilita’ per il prestatore di lavoro con anzianita’  superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa  piu’  di quindici prestatori di lavoro.”?»

 

Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi:

«Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15  giugno  2015,  n.  81, avente ad oggetto “Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma  dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” limitatamente  alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole  “non superiore  a  dodici  mesi.  Il  contratto  puo’  avere  una   durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi  applicati  in  azienda,  e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di  natura  tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;”  e  alle  parole “b-bis)”; comma 1-bis, limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento  del  termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole  “,  in  caso  di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede  i dodici mesi”;  Articolo  21,  comma  01,  limitatamente  alle  parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»;

 

Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di Impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione:

«Volete voi l’abrogazione dell’art.  26,  comma  4,  in  tema  di “Obblighi  connessi  ai  contratti   d’appalto   o   d’opera   o   di somministrazione”, di cui al decreto legislativo 9  aprile  2008,  n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16  del  decreto  legislativo  3 agosto 2009, n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21  giugno  2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98, nonche’ dall’art. 13 del decreto  legge  21  ottobre  2021,  n.  146, convertito con modifiche  dalla  legge  17  dicembre  2021,  n.  215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non  si applicano  ai  danni  conseguenza   dei   rischi   specifici   propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»;

 

Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la concessione della cittadinanza italiana:

«Volete  voi  abrogare  l’articolo  9,  comma  1,   lettera   b), limitatamente  alle  parole  “adottato  da  cittadino   italiano”   e “successivamente alla adozione”; nonche’ la lettera  f),  recante  la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede  legalmente  da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”,  della  legge  5 febbraio 1992, n. 91, recante “Nuove norme sulla cittadinanza”?»;




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