Calabria

Comune di Reggio Calabria – Notizie

Descrizione

Si informano i cittadini che dalla data odierna, presso la Segreteria Generale del Comune di Reggio Calabria – Piazza Italia Palazzo San Giorgio – sono depositati i moduli della raccolta delle firme per la richiesta di indizione di referendum popolare per:

Quesito 1 -Abrogazione parziale degli artt. 1, 4-bis, 5, del D. L. 7 giugno 2017 n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) come convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119 ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (G.U. n. 268 del 15/11/2024):

  • Volete che sia abrogato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) come convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), congiuntamente alla suddetta già citata legge di sua conversione, e successive modifiche o integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: art. 1 comma 1 limitatamente alle parole “obbligatorie e”; art. 1 comma 1-bis limitatamente alle parole “obbligatorie e”; art. 1 comma 1-ter ; art. 1 comma 2 limitatamente alle parole “obbligo della” nel primo periodo nonché limitatamente alla frase “all’obbligo vaccinale di cui al presente articolo” nel secondo periodo; art. 1 comma 2-bis limitatamente alla parola “obbligatori”; art. 1 comma 3; art. 1 comma 4 limitatamente al seguente periodo “In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al secondo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito di contestazione da parte dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell’atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all’età. Per l’accertamento, la contestazione e l’irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. All’accertamento, alla contestazione e all’irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome.”; art. 1 comma 6-ter limitatamente alle parole “per i casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione”; art. 4-bis comma 1 limitatamente al periodo “e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del presente decreto.”; art. 5 comma 1 limitatamente ad entrambe le parole “obbligatorie” tutte contenute nell’ultimo capoverso?

Quesito 2 – Abrogazione parziale degli artt. 3 e 3-bis del D. L. 7 giugno 2017 n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) come convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119 ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (G.U. n. 268 del 15/11/2024):

•   Volete che sia abrogato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) come convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), congiuntamente alla suddetta già citata legge di sua conversione, e successive modifiche o integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: art. 3 comma 1 limitatamente al periodo “, ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie”; art. 3 comma 2; art. 3 comma 3; art. 3-bis comma 2 limitatamente al seguente periodo “completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente”; art. 3-bis comma 3 limitatamente al periodo “ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 2 e 3”; art. 3-bis comma 4 limitatamente al seguente periodo “, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale,” nonché limitatamente al seguente periodo: “e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all’art. 1, comma 4”; art. 3-bis comma 5?

Quesito 3 – Abrogazione parziale dell’art. 1 commi 2 e 2-bis del D. L. 7 giugno 2017 n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) come convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119 ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (G.U. n. 268 del 15/11/2024):

•    Volete che sia abrogato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) come convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), congiuntamente alla suddetta già citata legge di sua conversione, e successive modifiche o integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: art. 1 comma 2 limitatamente alla parola “Conseguentemente” nonché limitatamente alle parole “, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale,” nonché infine alle parole “o combinata in cui sia assente l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione”; art. 1 comma 2-bis limitatamente alla parola “anche”?

L’iniziativa è promossa dal Comitato Referendario per la promozione della campagna raccolta firme del referendum “Per mio figlio scelgo io”.

Gli interessati, muniti di un valido documento di identità ed iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, potranno apporre la propria firma sui moduli disponibili presso la suddetta Segreteria Generale, nelle giornate di lunedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e di martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00.

La raccolta firme è fissata fino alla data del 15/06/2025 per tutti e tre i quesiti

(Pubblicato il 19/03/2025)




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