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Commercio on line, venditori sotto controllo – Forlì24ore.it

Si accende un faro sulle vendite on line (foto Shutterstock)

Le piattaforme, da Ebay ad Amazon,  devono inviare al Fisco i dati di chi ha fatto più di 30 operazioni o venduto per più di 2mila euro

Entro il 31 gennaio le piattaforme di commercio elettronico (da Ebay ad Amazon passando per Catawiki e Booking ma non il marketplace di Facebook) devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei venditori e delle transazioni online. È il terzo invio annuale previsto dalla direttiva UE DAC7, pensata per contrastare l’evasione nell’economia digitale. L’obbligo non scatta per i venditori che hanno meno di 30 attività “pertinenti” e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2mila euro nell’anno.  

La Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio (anche nota con il nome di Dac7) ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni. Le sue disposizioni sono state recepite nell’ordinamento italiano dal Decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023, in vigore dal giorno 26 marzo 2023. L’obiettivo è contrastare l’evasione fiscale a livello europeo, attraverso lo scambio automatico di informazioni sul reddito degli utenti che vendono prodotti o forniscono servizi con le piattaforme digitali.

Tale Dlgs rinviava ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per la definizione dei contenuti di alcune comunicazioni e delle modalità e termini di registrazione e di comunicazione delle informazioni.

Il documento n. protocollo 406671/2023, firmato dal direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il 21 novembre, ha reso pienamente operative le regole per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, indicando, tra le altre cose:

  • i soggetti obbligati alle comunicazioni;
  • i soggetti esonerati;
  • le modalità di scelta dello Stato Membro nel quale i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione hanno deciso di adempiere a tale obbligo;
  • gli obblighi di comunicazione e i relativi termini a cui sono tenuti.

Direttiva Dac7, cosa è da monitorare?

In particolare, la Direttiva stabilisce che rientrano nell’obbligo di comunicazione: l’e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Restano, tuttavia, fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2mila attività “pertinenti”), per i quali l’Amministrazione finanziaria dispone di altri flussi di dati sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti” (venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività “pertinenti” e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2mila euro nell’anno).

La DAC 7 obbliga i gestori delle piattaforme digitali a comunicare i redditi percepiti dai venditori/clienti attivi sulle loro piattaforme: i gestori diventano, così, “collaboratori fiscali”.

Ciò in quanto, spesso, i redditi percepiti attraverso le piattaforme digitali non sono dichiarati e le relative imposte non vengono versate, in particolare quando tali piattaforme digitali operano in diversi Paesi.

Le nuove norme che riguardano le piattaforme digitali situate sia all’interno che all’esterno dell’UE si applicano dal 1° gennaio 2023, anche se di fatto lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati è diventato operativo dal 2024.

La principale difficoltà incontrata dalle amministrazioni finanziarie degli Stati UE è quella di ricostruire i ricavi realizzati attraverso le piattaforme web, operando queste ultime spesso al di fuori dei confini nazionali. Di qui l’esigenza di avere a disposizione comunicazioni standardizzate a livello europeo.

Una volta acquisiti i dati, le 27 amministrazioni fiscali dell’Unione europea condivideranno i dati relativi agli utenti residenti in un determinato paese. Entro il 29 febbraio, il Fisco italiano condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia.


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