Comitato Nuova Pescara: “Il referendum di Spoltore è illegittimo”

Il referendum annunciato dal Comune di Spoltore per chiedere, nuovamente, alla cittadinanza se è favorevole o meno alla fusione con i Comuni di Pescara e Montesilvano è privo di ogni fondamento giuridico. Lo spiega in una nota il Comitato “Nuova Pescara”.
Il procedimento di fusione tra comuni è disciplinato dall’articolo 133, comma 2, della Costituzione, il quale prevede che la Regione possa, con propria legge, istituire nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni, “sentite le popolazioni interessate”. Di conseguenza, l’iniziativa referendaria del Comune di Spoltore risulta illegittima per diverse ragioni. Lo spiega, normativa alla mano, il Comitato di Spoltore per la “Nuova Pescara”, partendo dallanatura del Procedimento di Fusione: La fusione di comuni è un procedimento complesso che si conclude con l’adozione di una legge regionale. L’istituzione di un nuovo comune rientra nella valutazione discrezionale, anche di natura politica, della Regione.Il referendum previsto dall’art. 133 Cost. è una fase interna e prodromica di questo procedimento legislativo e ha carattere meramente consultivo e non vincolante.
“Una volta che le popolazioni interessate sono state sentite attraverso il referendum previsto dalla legge e la Regione ha esercitato il proprio potere legislativo approvando la legge di fusione, la fase consultiva si è definitivamente conclusa. Nella nota Marco Di Marzio (Comitato Spoltore per la “Nuova Pescara”) precisa che – La legge regionale non è una mera ratifica dell’esito referendario, ma l’atto finale che concretizza l’esercizio del potere discrezionale del Consiglio regionale. Intangibilità della Legge Regionale da parte del Comune: Un comune, in quanto ente subordinato alla legge, non ha il potere di indire un referendum per “rimettere in discussione” o abrogare una legge regionale. La Corte Costituzionale ha chiarito in modo inequivocabile che, una volta entrata in vigore la legge regionale di variazione territoriale, gli atti del procedimento referendario che l’hanno preceduta non possono più essere annullati dal giudice amministrativo. Eventuali vizi del procedimento referendario si traducono in un vizio di legittimità costituzionale della legge stessa, sindacabile unicamente dalla Corte Costituzionale. Di conseguenza, un comune non può, attraverso un nuovo referendum, tentare di invalidare o porre nel nulla gli effetti di una legge vigente. Il referendum proposto dal singolo comune verterebbe su una materia ormai sottratta alla sua competenza. La decisione sulla fusione è stata assunta dall’organo sovrano regionale. Inoltre, l’utilizzo di risorse del bilancio comunale per una consultazione priva di qualsiasi effetto giuridico e vertente su una decisione già consolidata a livello legislativo – spiega nella nota Marco Di Marzio del Comitato – potrebbe configurare un uso improprio di fondi pubblici, in violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa . La giurisprudenza ha sottolineato che la scelta di procedere alla fusione, anche in presenza del dissenso di uno dei comuni, non è di per sé illegittima se basata sulla volontà della maggioranza complessiva dei cittadini e dei comuni coinvolti, rientrando nell’alta discrezionalità politica della Regione. In conclusione, sebbene un comune possa indire referendum consultivi su materie di propria competenza, non può legittimamente impegnare risorse per una nuova consultazione referendaria su una fusione già sancita con legge regionale. Tale iniziativa sarebbe priva di oggetto, in quanto la materia è stata definita da un atto legislativo sovraordinato, e rappresenterebbe un tentativo illegittimo di interferire con le attribuzioni della Regione e di rimettere in discussione un procedimento legislativo già concluso.”
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