Economia

Combustione illecita di rifiuti, addio alla responsabilità per omessa vigilanza

Per effetto della riforma dei reati ambientali, in vigore da pochi mesi, non è più prevista una forma di responsabilità per omessa vigilanza nel reato di combustione illecita di rifiuti. Lo sottolinea, ed è il primo intervento della Cassazione dopo l’entrata in vigore del decreto legge 8 agosto 2025 n. 116, la sentenza 39162 della Terza sezione penale. La pronuncia ha anche chiarito che, per la configurazione del reato, non è invece necessaria una precedente contestazione delle contravvenzioni di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti: basta che la condotta abbia per oggetto rifiuti abbandonati o depositati in assenza di qualsiasi controllo.

I fatti

Respinto il ricorso presentato dalla difesa di un imputato condannato in appello, in aprile, a due anni di reclusione per il reato previsto dall’articolo 256 bis del Testo unico sui rifiuti (decreto legislativo 152/2006): l’uomo, imprenditore nel messinese, era stato considerato responsabile, come committente e insieme a due dipendenti, di avere appiccato l’incendio a rifiuti di polistirolo abbandonati e depositati in modo incontrollato su un terreno di sua proprietà.

Tra gli elementi fatti valere dalla difesa, l’insussistenza di un addebito di omesso controllo, visto che il rogo dei rifiuti doveva essere considerato piuttosto un’iniziativa autonoma dei dipendenti e comunque era stato appiccato su un’area distante dal luogo di esercizio dell’attività d’impresa, lontana dalla possibilità di effettiva vigilanza dell’imprenditore.

L’orientamento della Cassazione

La Cassazione respinge però il ricorso, sottolineando, tra l’altro, che non si può configurare più una responsabilità per omessa vigilanza, visto che la condotta è ormai priva di rilevanza penale dopo la riforma dei reati ambientali realizzata con il decreto «Terra dei fuochi». In precedneza, infatti, la norma prevedeva che «il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa».

La sentenza, poi, chiarisce anche che non è indispensabile, prima della contestazione del reato, la presenza di un provvedimento di accertamento di abbandono di rifiuti o della realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti. La condotta punibile, infatti, non è «configurata sulla base della presupposizione della contestazione di un altro precedente reato, ma richiede solo, per il perfezionamento della fattispecie, che la condotta abbia avuto a oggetto rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, ossia, come osservato, senza il rispetto delle fondamentali prescrizioni e cautele da osservarsi per la salvaguardia della salute e dell’ambiente».


Source link

articoli Correlati

Back to top button
Translate »