Coltello pieghevole vietato: il Cai chiede una deroga in montagna – CRONACA
Torna in primo piano il divieto di portare fuori di casa coltelli con lama oltre i cinque centimetri, in vista della conversione del decreto legge sicurezza: oggi interviene ufficialmente il Club alpino italiano, che ha inviato una lettera formale al ministero dell’interno e ai capigruppo di Camera e Senato, firmata dal presidente generale, Antonio Montani.
La lettera ha lo scopo di richiamare l’attenzione su questo aspetto del provvedimento che, scrive il Cai in un comunicato, «potrebbe incidere negativamente su milioni di cittadini che praticano escursionismo, alpinismo e attività di soccorso in ambiente montano».
Il provvedimento introduce sanzioni severe per chi viene trovato fuori dalla propria abitazione con strumenti a lama affilata o appuntita eccedenti determinate misure.
Per chi frequenta e opera in montagna, tuttavia, questi strumenti sono dotazioni di sicurezza indispensabili per il primo soccorso, la logistica e la gestione delle emergenze.
«Il Cai – spiega Montani – condivide pienamente l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nelle nostre città. Tuttavia, auspichiamo che venga introdotta una deroga esplicita per le attività escursionistiche, alpinistiche e di soccorso in ambiente naturale.
Da oltre 160 anni il Club alpino italiano promuove una cultura della montagna responsabile e consapevole. È in questo spirito che oggi chiede alle istituzioni di essere ascoltato».
Il decreto, criticato già nei giorni scorsi da varie realtà del mondo della montagna ma anche dai fungaioli e da associazioni professionali che ricordano l’uso di molti artigiani di lame, come taglierini, per ragioni di lavoro, introduce il divieto assoluto di portare fuori dall’abitazione (anche con giustificato motivo) specifici coltelli, la trasgressione è reato penale e prevede anche una pena detentiva.
LA LETTERA DEL CAI
Onorevoli Deputati / Senatori,
in vista dell’avvio dell’iter di conversione del Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, sottopongo alla Vostra attenzione una possibile criticità che è stata evidenziata dai nostri soci e non solo, in merito all’Articolo 1 del suddetto provvedimento.
Pur condividendo l’esigenza di potenziare il contrasto alla violenza giovanile e ai reati in materia di armi, le nuove modifiche apportate alla Legge 18 aprile 1975, n. 110 introducono limitazioni che possono impattare su milioni di cittadini che praticano escursionismo, alpinismo e attività di soccorso in ambiente montano.
L’attuale formulazione dell’Art.1 introduce infatti sanzioni severe per coloro che vengono trovati fuori dalla propria abitazione con strumenti con lama affilata o appuntita eccedenti determinate misure.
Per un escursionista o un professionista della montagna, tali strumenti non rappresentano armi improprie, ma dotazioni di sicurezza indispensabili per esempio per attività di primo soccorso, logistica o sopravvivenza.
Si rappresenta quanto sopra perché in fase di conversione possa essere ulteriormente valutata ed approfondita la criticità illustrata.
Con la speranza di aver fornito un utile contributo, ringrazio per l’attenzione che sarà posta nell’interesse di tutti i cittadini che frequentano la montagna.
il presidente generale
Antonio Montani




