Umbria

Col cellulare all’esame di Maturità: per il Tar il ricorso della studentessa è «infondato»


Respinto il ricorso della giovane studentessa sorpresa con il cellulare durante la prima prova dell’esame di Maturità 2025. Quasi due mesi fa, l’alunna di un liceo di Terni è stata allontanata dall’istituto scolastico con annullamento prove scritte dopo essere stata beccata con il telefono.

La vicenda Lo scorso giugno, dopo il ricorso urgente, la ragazza era stata riammessa con riserva. Tuttavia, il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ora cambia le carte in tavola. Nella più recente sentenza del Tar viene ricostruito quanto accaduto. La giovane sostiene di «essere stata ingiustamente colpita dalla sanzione dell’esclusione dall’esame allorchè non aveva neppure iniziato la stesura del tema d’italiano, e nonostante il telefono cellulare in suo possesso non fosse stato occultato e fosse rimasto sempre spento». Da lì il ricorso urgente, motivato dal fatto che «non esisterebbe alcuna fonte normativa che imponga l’esclusione di uno studente dalle prove di maturità per il mero possesso di un cellulare che non sia stato effettivamente utilizzato, e comunque si tratterebbe di sanzione manifestamente sproporzionata rispetto allo scopo perseguito dalla disciplina dell’esame di stato». Riammessa con riserva, la studentessa ha poi sostenuto gli esami con esito positivo. Al termine dei quali «ha notificato e depositato motivi aggiunti in cui preliminarmente segnalava l’esito positivo dell’esame, che dimostrerebbe l’indubbio possesso delle competenze richieste per il conseguimento del titolo finale, oltre all’effettiva capacità di sostenere le prove senza aiuti: chiedeva infine che venisse dichiarata cessata la materia del contendere».

Tar dell’Umbria «Nel merito – si legge nella sentenza – la difesa erariale ha evidenziato la correttezza del provvedimento espulsivo oltrechè, in via analogica, nella disciplina dei pubblici concorsi, in quanto da verbale della prima prova scritta la studentessa era stata sorpresa nell’atto di utilizzare un telefono cellulare, che veniva rinvenuto acceso e sbloccato, dopo averne consegnato alla Commissione un altro». E poi ancora: «La sanzione oltre che dovuta in punto di fatto sarebbe stata anche proporzionata ed opportuna, in quanto l’esame di stato tenderebbe ad accertare non solo le competenze ma anche la maturità personale del candidato, il suo senso di responsabilità ed il suo rispetto delle regole».

La decisione Alla fine il Tar dell’Umbria ha respinto tutte le motivazioni della ricorrente, ritenendo infondato il ricorso. A partire dalla tesi che «il positivo superamento delle prove d’esame ad opera della studentessa determinerebbe l’assorbimento del precedente provvedimento lesivo e la conseguente improcedibilità dell’impugnativa, o addirittura la cessazione della materia del contendere». E aggiunge: «Neppure possono scriminare in senso favorevole alla studentessa le considerazioni circa il suo brillante curriculum, perché diversamente opinando si finirebbe nella sostanza per giustificare l’utilizzo dei dispositivi elettronici esclusivamente da parte dei candidati più preparati». Inoltre, i giudici spiegano: «Tra l’altro risulta dal regolamento d’istituto, che la scuola frequentata dalla ricorrente proibisce l’utilizzo di cellulari ed altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, tanto è vero che gli smartphone venivano regolarmente saranno riposti dagli studenti tutte le mattine alle ore 8. Analogamente non risulta che il giorno dell’esame la ricorrente, nell’atto di consegnare il primo cellulare, avesse avvertito la commissione della necessità di detenerne un altro per particolari esigenze personali – conclude il Tar – né che prima di utilizzarlo in ipotesi di incipiente attacco d’ansia, avesse preavvertito l’insegnante, invece di essere sorpresa nel corso della prova».

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