Società

Cinque insufficienze a fine anno, studente bocciato. I genitori fanno ricorso al TAR: “Corsi di recupero inadeguati”. I giudici dicono no: “Conta solo la preparazione raggiunta, le mancanze della scuola non incidono”

Cinque insufficienze alla fine dell’anno scolastico sono bastata per fermare il percorso di uno studente delle medie, nonostante le presunte carenze della scuola nell’attivazione dei corsi di recupero. Il TAR dell’Umbria, con sentenza depositata lo scorso 5 settembre, ha rigettato il ricorso dei genitori, stabilendo un principio che farà discutere: anche quando l’istituto non fornisce adeguati strumenti di supporto, la valutazione finale si basa esclusivamente sul livello di preparazione raggiunto dall’alunno

Le insufficienze resistono ai timidi miglioramenti

La storia inizia con un quadro scolastico preoccupante: sei materie insufficienti nel primo quadrimestre dell’anno scolastico 2024/2025 per uno studente della prima classe di una scuola secondaria di primo grado. Le discipline problematiche spaziavano dall’inglese alla matematica, dalla seconda lingua comunitaria alle scienze, senza risparmiare storia e tecnologia. Nel secondo periodo didattico la situazione migliorava parzialmente, con le insufficienze che scendevano a cinque (inglese, seconda lingua, matematica, scienze e geografia), ma non abbastanza per convincere il Consiglio di classe a promuovere il ragazzo.

I genitori avevano individuato nella presunta inadeguatezza del sostegno scolastico la causa principale delle difficoltà del figlio. La loro accusa si concentrava sulla violazione dell’ordinanza ministeriale n. 92 del 2007, che impone alle scuole di attivare interventi di recupero specifici. Secondo la famiglia, l’istituto si era limitato a spiegazioni aggiuntive durante le ore curriculari e a un generico incoraggiamento alla partecipazione volontaria, senza predisporre un vero piano di apprendimento personalizzato. Inoltre, i genitori lamentavano una comunicazione tardiva e inadeguata: la scuola li aveva avvertiti del rischio bocciatura soltanto dieci giorni prima della fine delle lezioni.

La replica della scuola e il verdetto dei giudici

La difesa del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ribaltato la prospettiva, documentando un impegno concreto da parte dell’istituto sin dall’inizio dell’anno. Già dal mese di ottobre erano stati attivati corsi di potenziamento pomeridiani in diverse materie, ma la famiglia aveva scelto di iscrivere il figlio soltanto a quello di italiano, ignorando matematica nonostante le evidenti lacune in quella disciplina. La scuola aveva organizzato, inoltre, interventi mirati durante le ore di compresenza, con esercitazioni in piccoli gruppi per gli studenti con maggiori difficoltà, in particolare per scienze e inglese.

Il colpo di scena è arrivato durante il processo: una certificazione DSA che diagnosticava disgrafia di grado lieve associata a difficoltà mnestiche, ma redatta soltanto dopo la conclusione dell’anno scolastico. I giudici hanno chiarito che tale documentazione, pur utile per il futuro percorso educativo, non poteva retroattivamente invalidare le valutazioni già espresse. La sentenza ha richiamato un principio consolidato dalla giurisprudenza: “Le mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio non possono incidere sulla valutazione di ammissione alla classe successiva, che si basa esclusivamente sulla preparazione raggiunta dall’alunno”. La non ammissione mantiene quindi una finalità puramente educativa, volta a consentire il recupero delle competenze mancanti attraverso la ripetizione dell’anno


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