Umbria

Chiede indietro migliaia di euro al docente per gli incarichi esterni non autorizzati, il Tar boccia la richiesta dell’Università


Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha annullato la sanzione disciplinare della censura irrogata dall’Università di Perugia a un proprio professore a tempo pieno, accusato di aver svolto attività extraistituzionali senza la necessaria autorizzazione. Oltre a cancellare la sanzione e l’annessa richiesta di rimborso di diverse migliaia di euro, i giudici amministrativi hanno dichiarato illegittima una parte del Regolamento di Ateneo che disciplinava gli incarichi esterni, ritenuto in contrasto con la legge nazionale.

La vicenda era partita da una segnalazione del Garante di Ateneo nell’aprile 2024, che aveva sollevato dubbi sull’operato del docente, segnalando in particolare la gestione di “gruppi di crescita personale” a cui il professore partecipava come conduttore, attività che – secondo l’Ateneo – avrebbe richiesto una preventiva autorizzazione poiché svolta in modo “abituale e non occasionale”.

L’Università, dopo un procedimento disciplinare, aveva quindi comminato la sanzione della censura e intimato al docente di restituire i compensi percepiti per tali attività negli anni 2019-2023, calcolati al lordo delle imposte.

Il professore ha impugnato i provvedimenti, sostenendo che i “gruppi di crescita personale” costituivano un’attività di “consulenza scientifica” liberamente esercitabile dai docenti a tempo pieno ai sensi dell’articolo 6, comma 10, della legge 240/2010 (legge Gelmini), e che quindi non necessitava di autorizzazione.

In primo luogo, i giudici hanno rilevato che il Regolamento di Ateneo conteneva una disposizione illegittima. L’articolo 3, che imponeva l’autorizzazione per le attività di consulenza scientifica “aventi caratteristiche di non occasionalità”, è stato annullato perché “si presenta disallineato rispetto alla normativa legislativa di riferimento”. La legge, infatti, non fa dipendere la libertà di svolgere consulenze dal criterio dell’occasionalità, ma dalla presenza (o meno) di un vincolo di subordinazione e di un’organizzazione di mezzi e persone preordinata.

Il Tar ha censurato l’istruttoria disciplinare, giudicata “carente”. Sia il Collegio di disciplina sia il rettore si erano concentrati unicamente sul carattere di “non occasionalità” dell’attività, tralasciando di indagare proprio gli elementi chiave indicati dalla legge (subordinazione e organizzazione) per distinguere la consulenza libera dalla libera professione incompatibile.

Un altro vizio ha riguardato l’eccesso di contestazione. Il Tar ha rilevato che nella decisione finale sono stati considerati, a sanzionamento del docente, anche due profili (l’uso di un sito web privato per materiale didattico e la presenza di una persona estranea agli esami) che “non sono valorizzati nella contestazione formale” con cui era partito il procedimento, violando così il diritto di difesa.

Infine, riguardo alla richiesta di rimborso, il Tribunale ha stabilito un principio chiaro: l’Ateneo non può pretendere la restituzione delle somme al lordo delle imposte, ma solo al netto di quanto il docente ha effettivamente percepito. Anche su questo punto, quindi, l’azione dell’Università è stata giudicata illegittima.

Conseguentemente, il Tar ha annullato il decreto di censura, la richiesta di rimborso e, in parte, il Regolamento di Ateneo, compensando tra le parti le spese processuali per la “complessità delle questioni trattate”.


Source link

articoli Correlati

Back to top button
Translate »