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Chi risarcisce le vittime del caso Modena? Il sistema RC auto non ragiona per caricature

Il 31enne che il 16 maggio scorso si è lanciato in auto contro i passanti nel centro di Modena non risulta, allo stato degli atti, né un terrorista né un soggetto incapace di intendere e di volere. Ed è opportuno chiarirlo subito, perché attorno alla vicenda si è già addensata quella tipica nebbia emotiva che accompagna ormai qualsiasi episodio di violenza collettiva: da una parte la corsa compulsiva all’etichetta del “terrorismo”, dall’altra il riflesso quasi automatico di derubricare tutto a “follia”.

La Procura di Modena ha contestato strage e lesioni aggravate, escludendo però — almeno finora — finalità di terrorismo. E la ragione è tecnica: il terrorismo richiede un disegno ideologico coerente diretto a intimidire la popolazione o a condizionare i poteri pubblici. Elemento che, allo stato, non emerge.

Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe investito i passanti in maniera deliberata, ma in un quadro definito disorganico e privo di collegamenti con gruppi strutturati. Né risultano, finora, elementi idonei a sostenere una incapacità di intendere e di volere tale da escludere la responsabilità penale. Secondo le cronache dell’udienza di convalida, il Gip avrebbe anzi escluso l’emersione di elementi compatibili con una abolizione delle facoltà psichiche dell’indagato.

E questo punto è molto più importante di quanto sembri. Perché il dibattito pubblico italiano continua ostinatamente a ragionare per caricature: o il “terrorista” o il “pazzo”. Come se non esistesse un’immensa zona grigia composta da soggetti disturbati, ossessivi, paranoici, rabbiosi o squilibrati che restano tuttavia perfettamente capaci di comprendere il significato delle proprie azioni e quindi pienamente responsabili dei propri atti.

Ed è qui che la vicenda assume contorni giuridicamente molto più complessi di quanto il dibattito pubblico lasci intendere. Perché, se davvero l’azione dovesse essere qualificata come dolosa — e cioè intenzionalmente diretta a travolgere i passanti — si aprirebbe immediatamente una domanda ineludibile: chi risarcisce le vittime?

L’opinione comune tende infatti a ragionare in modo intuitivo: gesto volontario uguale assicurazione che non paga. Ma il sistema della responsabilità civile automobilistica funziona in modo assai meno istintivo e molto più tecnico. La giurisprudenza, da anni, tende infatti a distinguere nettamente la posizione dell’autore del fatto da quella del terzo danneggiato, privilegiando quest’ultima. E ciò anche in presenza di sinistro doloso. La Cassazione penale (sent. n. 44165/2009) ha affermato che la garanzia RC auto opera “anche nel caso in cui il danno venga provocato con dolo”. Nella stessa direzione il Tribunale di Napoli (sez. II, sent. n. 2766/2016), secondo cui le limitazioni della copertura “non sono opponibili al terzo danneggiato”, e il Tribunale di Bari (12 gennaio 2009), che ha escluso qualsiasi distinzione tra fatti dolosi e colposi nella RC auto obbligatoria. Ma il principio è stato ribadito di recente soprattutto dalla Cassazione civile n. 10394 del 17 aprile 2024: “A tale principio, pertanto, va dato ulteriore seguito, con la precisazione che esso presuppone, pur sempre, l’esistenza di un fatto riconducibile alla nozione di ‘circolazione’, sebbene intesa nel significato minimale di ‘movimento del veicolo’”.

Tradotto dal giuridichese: nel sistema della RC auto obbligatoria conta soprattutto tutelare il terzo danneggiato, fermo restando il diritto della compagnia di rivalersi sull’autore del fatto. Ma tutto questo presuppone che il conducente resti imputabile e civilmente responsabile. Se invece una futura perizia dovesse accertare una reale incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, il quadro cambierebbe radicalmente: il sinistro potrebbe infatti scivolare nell’area del caso fortuito legato a un evento patologico improvviso, come un malore o un ictus, con possibili ricadute anche sul piano della responsabilità civile e del risarcimento. Non a caso l’art. 2046 c.c. stabilisce che “non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso”, salvo che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa.

Ed è qui che affiora una domanda inevitabile: fino a che punto il sistema della RC auto obbligatoria tutela davvero il terzo innocente quando il danno deriva non da dolo o colpa, ma da un evento patologico totalmente imprevedibile? Questione tutt’altro che teorica, perché la convinzione secondo cui “tanto paga sempre l’assicurazione” è molto meno solida di quanto si creda.

Forse è proprio questo il punto che il caso Modena costringe a guardare senza ipocrisie: il sistema della RC auto obbligatoria sembra ormai costruito per assorbire quasi tutto — colpa, dolo, perfino certe forme di violenza intenzionale — ma continua a mostrare crepe profonde davanti al puro caso fortuito. E allora la domanda, prima ancora che giuridica, diventa civile: davvero le vittime della sfortuna meritano meno tutela delle vittime dell’illegalità?


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