Cessione del quinto della pensione, stop alle doppie trattenute quando si rinnova: la circolare Inps

ROMA – Rinnovare il contratto di cessione del quinto della pensione e trovarsi un doppio addebito della rata. Una situazione più diffusa di quanto si potrebbe pensare, tanto che l’Inps è dovuta intervenire con un messaggio che, a invariato perimetro giuridico, modifica le procedure e i meccanismi di prelievo per evitare disagi all’utente.
Il problema della gestione del passaggio
Con il rinnovo della cessione del quinto della pensione viene a tutti gli effetti chiuso il vecchio contratto e aperto uno nuovo. Il problema sorge nel coordinamento tra il nuovo piano di ammortamento e quello che deve essere estinto. I contratti di rinnovo si distinguono tra rinnovo “interno”, quando il nuovo finanziamento è concesso dalla medesima banca (o intermediario finanziario) titolare del piano di ammortamento già in corso, ed “esterno”, quando il nuovo finanziamento è concesso da un soggetto diverso. L’Inps, nel messaggio numero 1.794 del 28 maggio scorso, chiarisce che nei contratti di rinnovo “esterni” non è possibile recuperare automaticamente, a favore della banca/intermediario finanziario convenzionato che subentra, le rate riferite ai mesi in cui il precedente piano di ammortamento produceva ancora effetti economici. Tali rate, riferite al periodo transitorio tra piano di ammortamento estinto e nuovo piano di ammortamento, restano escluse dal recupero automatico da parte dell’Inps e, finora, tali casistiche sono state gestite direttamente tra le parti contraenti, nel rispetto delle regole sui contratti di rinnovo e degli obblighi derivanti dall’estinzione del precedente finanziamento.
Come è intervenuta l’Inps per evitare duplicazione
Con la procedura denominata “Quote Quinto”, prima del messaggio dell’Inps si faceva riferimento, anche in caso di rinnovo, alla decorrenza giuridica – quando acquista efficacia normale – del nuovo contratto, fissata per legge al primo giorno del mese successivo alla notifica all’ente previdenziale. Un meccanismo che può iniziare a operare anche 3 mesi dopo la richiesta. In quel periodo di transizione si poteva sovrapporre il vecchio piano di cessione del quinto con il nuovo, con il rischio di un doppio addebito o del maturare di arretrati da smaltire successivamente. Situazione che andava ad aggravarsi nei casi di rinnovo esterno: nel periodo di transizione il vecchio istituto continuava a ricevere le somme previste dal vecchio contratto di cessione, mentre il nuovo non riceveva nulla perché non è previsto un meccanismo automatico di recupero.
La procedura ora cambia. Per volere dell’istituto non si farà più riferimento alla decorrenza giuridica, ma a quella economica, ossia il momento in cui iniziano effettivamente le trattenute sulla pensione. “Tale scelta – si legge nel messaggio – è coerente con la disciplina del contratto di rinnovo, che richiede continuità tra l’estinzione del finanziamento precedente e l’avvio del nuovo, evitando che sullo stesso rateo pensionistico gravino due ammortamenti contemporaneamente”. Non viene modificata la disciplina sui contratti di prima acquisizione: la decorrenza giuridica rimane il punto di riferimento e gli eventuali arretrati continuano a essere recuperati secondo le modalità già in uso.
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