Economia

Caso Alessia Pifferi, no all’attenuante per il clamore mediatico

Molto aveva fatto discutere, nel contesto di una vicenda giudiziaria già molto esposta, la concessione delle attenuanti generiche ad Alessia Pifferi, condannata per infanticidio della figlia di un anno e mezzo, in primo grado all’ergastolo, poi, per effetto appunto delle attenuanti, con rimodulazione della pena a 24 anni in appello. Nella concessione delle attenuanti aveva giocato, per la prima volta con un riflesso sull’entità della pena, anche il clamore mediatico che aveva accompagnato il procedimento penale.

Parametro escluso

Ora la Procura generale di Milano ha impugnato la pronuncia, contestando anche il rilievo dato dai giudici di appello alla sovraesposizione mediatica. Per la Procura infatti «il clamore mediatico non integra un parametro normativo rilevante ai sensi dell’articolo 133 Codice penale né può surrettiziamente trasformarsi in elemento idoneo a incidere in senso favorevole sulla valutazione della personalità dell’imputata o della sua capacità a delinquere».

La strumentalità

Anzi, alla Procura neppure è chiaro come la volontà di Pifferi, «orientata all’autoaffermazione anche nell’ambito del processo mediatico, possa assumere rilevanza positiva», piuttosto a emergere, secondo la pubblica accusa, è una propensione a privilegiare la rappresentazione di sé come vittima davanti al pubblico piuttosto che il pentimento per la morte della figlia.

Il pericolo dell’estensione

In generale, dare accesso, tra i motivi per riconoscere forme di attenuanti, anche al clamore mediatico sarebbe poi pericoloso avverte la Procura. «Nell’attuale prospettiva storica – si legge nel ricorso, in cui i cosidetti processi penali mediatici sono purtroppo all’ordine del giorno, potrebbe invece costituire un precedente per qualsiasi altro imputato, con l’introduzione nel processo penale di un dato metagiuridico, non previsto dall’ordinamento e che sfuggirebbe ad ogni verifica di genuinità, tanto più nei casi, come quello in oggetto, in cui, come rilevato nella stessa sentenza gravata, si sono visti “attori del processo in Aula gli stessi protagonisti televisivi: identiche le persone fisiche degli avvocati, attuali e persino a mandato revocato…”».

L’esclusione

E allora non si possono fare rientrare nel perimetro della norma del Codice elementi esterni e contingenti, come la risonanza mediatica del caso o le dinamiche comunicative che lo hanno accompagnato, «trattandosi di fenomeni inerenti alla contemporaneità, fattori che, per loro natura, non attengono alla capacità a delinquere del soggetto, ma al contesto sociale in cui il processo si è svolto».


Source link

articoli Correlati

Back to top button
Translate »